Nel settore delle assicurazioni, le polizze di responsabilità professionale ricoprono un ruolo fondamentale. Questi contratti sono pensati per offrire una serie di importanti tutele ai liberi professionisti e a chi opera nel lavoro autonomo. Pur coprendo le stesse prestazioni, si differenziano dalla responsabilità civile aziendale perché cambia il soggetto da assicurare: il professionista indipendente nel primo caso, l’impresa nel secondo.
Le polizze di responsabilità civile professionale sono obbligatorie per tutti i professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, con l’eccezione dei giornalisti e in alcuni casi dei medici della sanità pubblica. In Italia si contano una trentina di ordini e collegi di questo tipo, che raggruppano oltre 2,3 milioni di iscritte ed iscritti. Ma cosa sono, che coprono e come funzionano di preciso queste assicurazioni?
In questo articolo:
- Cosa sono le polizze di responsabilità professionale
- Come funzionano le assicurazioni di Rc professionale
Cosa sono le polizze di responsabilità professionale
I contratti di assicurazione della responsabilità civile professionale sono polizze che tutelano il patrimonio dei liberi professionisti organizzati in albi, ordini o collegi da possibili richieste di risarcimento, derivanti dai rischi professionali connessi al normale svolgimento della propria attività di cura e di consulenza. La copertura assicurativa scatta quando una persona è danneggiata da un errore, una disattenzione o un’omissione dell’assicurato durante l’esercizio della sua professione e richiede un risarcimento.
Gli obblighi di un professionista sono di diligenza, perizia e prudenza. Gli esempi sono numerosi: un commercialista che fa un calcolo errato delle imposte e fa incappare il suo cliente in una sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate; un medico che commette uno sbaglio durante un intervento chirurgico su un paziente; un ingegnere che omette i controlli di sicurezza previsti per legge durante la direzione dei lavori.
Di norma le polizze di responsabilità professionale sono specifiche per chi lavora nella sanità, nelle professioni legali, nei settori dell’architettura e dell’ingegneria. Tuttavia, le compagnie prevedono contratti del genere anche per guide, promotori turistici, personal trainer, osteopati, insegnanti, amministratori di condominio, fotografi freelance, sviluppatori di software e così via. In base ad albi, ordini o collegi, i principali soggetti obbligati a stipulare polizze di responsabilità professionale sono:
- architetti;
- avvocati;
- commercialisti;
- consulenti del lavoro;
- dentisti;
- geometri;
- ingegneri;
- intermediari (agenti immobiliari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria);
- medici del settore privato e del settore pubblico in caso di colpa grave;
- notai;
- periti.
Chi svolge una professione regolamentata ed è regolarmente iscritto a un ordine, albo o collegio ma non stipula un’assicurazione di responsabilità civile professionale, è colpevole di illecito deontologico sanzionato dall’ordine di appartenenza, con conseguenze disciplinari, professionali ed economiche dalla sospensione temporanea fino alla radiazione dall’ordine. La mancata comunicazione al cliente o la falsa dichiarazione degli estremi della polizza costituisce un’ulteriore violazione deontologica.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiorna sul suo sito l’elenco delle professioni non organizzate in ordini o collegi, per cui la polizza di responsabilità professionale non è obbligatoria ma solo consigliata. La Rc professionale per professioni non organizzate si rivolge al singolo libero professionista, agli studi associati, alle associazioni professionali o società di professionisti, ai partner e ai professionisti associati, a tutto lo staff e ai collaboratori.
Come funzionano le assicurazioni di Rc professionale
In genere la Rc professionale copre i danni a persone, cose e animali. Per determinati gruppi professionali, si aggiungono i danni patrimoniali causati a terzi nell’ambito dell’attività svolta. In teoria, infatti, il professionista può provocare danni corporali o materiali in qualsiasi occasione e doverne rispondere quando arriva una fondata richiesta di risarcimento. Solo chi svolge una professione non organizzata non ha l’obbligo di sottoscrivere una polizza di responsabilità professionale.
Valutate le offerte di polizze presenti sul mercato, i questionari informativi preliminari e le dichiarazioni precontrattuali, il professionista sceglie il contratto più adatto alle proprie esigenze e trasferisce alla compagnia assicurativa il rischio di esercizio. Il premio dipende da molti fattori, innanzitutto la categoria professionale di appartenenza e il fatturato medio. È il consulente della compagnia scelta a effettuare questa valutazione e a offrire la polizza di responsabilità civile professionale opportuna.
Nel caso in cui si verifichi un errore, una disattenzione o una dimenticanza durante l’esercizio della professione tale da causare un danno fisico o patrimoniale al cliente, la compagnia provvede al pagamento del risarcimento dovuto. Naturalmente il professionista deve essere risultato civilmente responsabile per i danni procurati alla terza persona in relazione a eventi occorsi esclusivamente durante lo svolgimento della propria attività.
Non tutti i danni sono coperti dalle polizze di responsabilità civile professionale. I contratti possono assicurare singoli rischi oppure essere all-risk, ovvero assicurare tutto quello che non è esplicitamente escluso. È centrale in questo contesto il concetto di diligenza professionale: sono risarcibili i danni derivanti da colpa e da colpa grave del professionista (salvo espresse clausole limitative del rischio per i casi di colpa grave), mentre non sono risarcibili i danni derivanti da dolo, ossia l’intenzionalità di causare il danno. Le principali esclusioni di una polizza di responsabilità civile professionale sono:
- gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali dei dipendenti;
- i danni non compensativi e le perdite patrimoniali non risarcibili come tasse, imposte e sanzioni civili;
- le violazioni delle norme di diritto del lavoro;
- la responsabilità civile degli amministratori quali dirigenti, sindaci o direttori generali;
- gli attacchi informatici;
- la responsabilità contrattuale, l’impegno, la garanzia e la promessa di pagamento;
- la mancanza dei requisiti professionali;
- lo stato di insolvenza o fallimento;
- la cessazione dell’attività;
- il ritardo di esecuzione e l’inadempimento parziale o totale dell’attività assicurata.
Quanto alle dichiarazioni precontrattuali, il regime temporale claims made (a richiesta fatta) copre le richieste di risarcimento ricevute durante il periodo di validità dell’assicurazione e spesso include una clausola di retroattività che copre i danni avvenuti prima della stipula della polizza, a patto che la richiesta di risarcimento arrivi quando il contratto è attivo. Viceversa il regime temporale loss occurrence (insorgenza del danno), sempre più in disuso, copre i danni derivanti da errori professionali che si verificano durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando viene presentata la richiesta di risarcimento.
Infine, non esiste un valore unico per i massimali: la somma massima che la compagnia assicura a risarcimento dei danni a terzi varia in base alla professione, al rischio e agli obblighi di legge. Per fare qualche esempio: i massimali minimi per i medici e i professionisti sanitari sono di 1 milione di euro per sinistro e di 3 milioni all’anno per tutti i sinistri; quelli per ingegneri e architetti sono legati a convenzioni delle casse d’appartenenza e offrono varie scelte da un minimo di 250.000 euro fino a oltre 10 milioni, a seconda del livello di rischio del professionista; per gli intermediari assicurativi, i massimali sono di 1,56 milioni per sinistro e di 2,31 milioni all’anno.









