Le indiscrezioni dello scorso ottobre sono diventate realtà: all’interno della legge di bilancio 2026, approvata in Senato e in discussione alla Camera, sono in arrivo aliquote differenziate per la tassazione delle plusvalenze derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di criptovalute. Le associazioni di categoria ritengono che la manovra prevede un inasprimento della tassazione sulle cripto-attività, che rischia di penalizzare startup, piccoli trader e operatori di minori dimensioni.
“Accanto ad alcuni interventi positivi, emerge la necessità di un approccio più equilibrato e di un dialogo strutturato tra istituzioni e mercato, per riconoscere pienamente il ruolo strategico del fintech per innovazione e competitività del Paese”, spiegano da ItaliaFintech, l’associazione degli imprenditori del fintech in Italia. Vediamo nello specifico cosa prevede la legge di bilancio e quali sono le modifiche introdotte per il settore crittografico.
In questo articolo:
- Come cambia la tassazione delle criptovalute in Italia nel 2026
- L’aliquota del 26% per la cessione di stablecoin in euro
- Dal 26 al 33% per le plusvalenze su cripto “tradizionali”
Come cambia la tassazione delle criptovalute in Italia nel 2026
È l’articolo 13 della bozza di legge di bilancio per il 2026, contenente “disposizioni in materia di criptovalute”, a modificare la tassazione dei redditi derivanti dalla cessione di cripto-attività. Viene innanzitutto introdotto un sistema di aliquote progressive basato sul valore delle transazioni annuali: chi supera determinate soglie versa percentuali crescenti sulle plusvalenze realizzate. L’obiettivo del governo è equiparare il trattamento degli asset digitali a quello degli strumenti finanziari tradizionali.
Stando ai documenti preliminari, l’imposta partirà dal 10% e aumenterà gradualmente per i profitti che superano determinati scaglioni. La manovra prevede anche la segnalazione automatica delle operazioni in token (le aziende blockchain dovranno dimostrare le origini degli asset e registrare entrate, uscite e valorizzazioni a fine esercizio) per permettere agli uffici fiscali di poter incrociare i dati tra exchange, banche e intermediari. In aggiunta, è istituto un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa per monitorare il settore e i rischi ad esso connessi.
L’aliquota del 26% per la cessione di stablecoin in euro
A partire dal 1° gennaio 2026, la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di criptovalute si differenzia in base alla tipologia di token digitale movimentato. Viene confermata l’aliquota del 26% per le plusvalenze da stablecoin ancorate all’euro, quelle in un rapporto uno a uno e sostenute da riserve certificate. Eurc di Circle ed Eurr di Qivalis sono esempi di queste stable, caratterizzate da uno standard affidabile per i pagamenti digitali.
Le plusvalenze derivanti da cripto-attività “sicure”, con un ancoraggio stabile e forte all’euro e conformi al regolamento Micar, sono quindi ricondotte ai redditi diversi, con l’imposta sostitutiva al 26% e la soglia di esenzione di 2.000 euro annui. La norma precisa che ai fini dell’applicazione del 26%, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la pura conversione tra euro e stablecoin denominate in euro né il rimborso in euro del relativo valore nominale del token.
Dal 26 al 33% per le plusvalenze su cripto “tradizionali”
Le altri classi di criptovalute, quelle ad alto contenuto speculativo, ricevono un trattamento fiscale differente: un’aliquota del 33%, aumentata di sette punti percentuali rispetto a quella in vigore negli anni precedenti. Ad essere quindi coinvolte sono le plusvalenze che derivano dagli investimenti diretti in cripto “classiche” come Bitcoin ed Ethereum, considerate in maniera diversa perché molto esposte ad oscillazioni e dinamiche speculative.
L’aliquota al 33% coinvolge anche gli investimenti indiretti attraverso fondi comuni di investimento, come gli Etf e gli Etp. Infine, almeno per il momento e secondo i documenti preliminari, non sono coinvolti dalle variazioni di aliquota gli Etc e tutti quei fondi che investono in asset digitali: in questi casi, resta la tassazione prevista per tutte le altre forme di investimento collettivo del risparmio, pari al 26%.









