Associazione in partecipazione: cos’è e come funziona

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Nel mondo degli affari capita sovente che venga utilizzato un contratto di associazione in partecipazione tra un’impresa operativa e altri soggetti, che siano persone fisiche o giuridiche. Negli anni, questa tipologia contrattuale prevista dagli art.2549-2554 del codice civile ha subito delle modifiche per evitare soprattutto che molte aziende mascherassero un rapporto di lavoro dipendente con escamotage contrattuali.

 

 

Associazione in partecipazione: definizione e caratteristiche

Un’associazione in partecipazione è un contratto attraverso cui un imprenditore (associante) si accorda con uno o più soggetti (associato) per svolgere un affare specifico o più ampio nell’ambito dell’attività di impresa, a tempo determinato o indeterminato. Da ciò ne scaturisce la condivisione di utili e perdite legati all’affare o all’attività. Quindi, nel contratto si distinguono due soggetti: l’associante e l’associato. Il primo ha il controllo e la gestione dell’affare o dell’impresa senza che subisca il veto dalla controparte, nemmeno sulle operazioni straordinarie. L’associante non è obbligato a instaurare un vincolo giuridico definitivo, come può essere quello derivante da un contratto societario.

L’associato conferisce capitali e/o lavoro, partecipando agli utili e alle perdite limitatamente al suo apporto. Tuttavia, le parti possono concordare l’esclusione o una limitazione delle perdite. L’associato può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, ma solo in questo secondo caso può conferire solo lavoro. Con la riforma attuata attraverso il Jobs Act (D.Lgs 81/2015), infatti, non è possibile per le persone fisiche entrare in associazione in partecipazione solo con il proprio lavoro, in quanto si è voluto evitare che di fatto si instaurasse un rapporto di lavoro dipendente tra l’associante e l’associato.

Quest’ultimo non viene consultato nella gestione dell’attività o dell’affare, ma ha il diritto di ricevere un rendiconto sulla gestione, redatto secondo le regole della contabilità ordinaria o semplificata. Inoltre, l’associato riceverà alla fine del contratto la restituzione in termini monetari dell’apporto del capitale o del lavoro (se quantificato) al netto delle eventuali perdite sostenute. Gli utili di spettanza dell’associato possono essere stabiliti in misura fissa o in percentuale. Di solito è prevista una partecipazione in percentuale ai ricavi invece che agli utili, in quanto ciò si presta meno a eventuali contestazioni. Le parti possono concordare anche acconti per gli associati.

La legge stabilisce che, salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati. Questo al fine di tutelare l’associato, visto che una nuova partecipazione determinerebbe una riduzione degli utili a lui spettanti. Il contratto di associazione in partecipazione non richiede formalità particolari. In teoria può essere siglato anche verbalmente, ma affinché abbia efficacia probatoria ai fini fiscali, sono necessari l’atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata o registrata. In caso di registrazione, il contratto è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

 

Associazione in partecipazione: l’apporto

L’elemento cruciale del contratto di associazione in partecipazione sta nell’apporto effettuato dall’associato, che può essere di tre tipi:

 

  • solo lavoro. Ciò è permesso esclusivamente alle persone giuridiche, i cui compensi sono qualificati come ricavi e partecipano alla determinazione del reddito d’impresa;
  • solo capitale, inteso come denaro o altri beni e servizi. Questo è consentito sia alle persone fisiche che giuridiche. Gli utili saranno considerati come redditi di capitale e il trattamento fiscale è quello caratteristico di una partecipazione a una società di capitali. L’associante non può dedurre la distribuzione dell’utile, mentre per l’associato il regime fiscale è diverso a seconda che sia un soggetto IRES, un soggetto imprenditore IRPEF o una persona fisica;
  • misto, dove vengono apportati sia lavoro che capitale. Il trattamento fiscale in questo caso è lo stesso di quello previsto per l’apporto di solo capitale.

Associazione in partecipazione: differenza con lavoro subordinato e società

La distinzione tra associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato è evidente. Benché l’associato possa conferire il proprio lavoro, questo è limitato al valore attribuito dall’apporto ed è subordinato alle direttive dell’associante senza che costui possa esercitare i poteri disciplinari e di controllo normalmente spettanti a un datore di lavoro. Inoltre, a differenza del rapporto di lavoro subordinato, nell’associazione in partecipazione non c’è una retribuzione o un minimo garantito di guadagno. In sostanza, l’associato partecipa al rischio di impresa, anche se viene escluso dalle perdite, poiché di fatto potrebbe non conseguire alcun utile. Ad ogni modo, come abbiamo visto, il legislatore con il Jobs Act ha levato qualsiasi dubbio circa l’attuazione di una formula che aggirasse le regole in tema di lavoro subordinato, impedendo che l’associato possa apportare solo lavoro.

L’associazione in partecipazione è cosa ben diversa anche dal contratto societario. Questo perché la gestione dell’impresa o dell’affare è riservata in via esclusiva all’associante, che non deve accordarsi con l’associato riguardo le azioni da compiere. Fermo restando i poteri di controllo e il diritto al rendiconto periodico della gestione dell’impresa. Tra l’altro, il contratto di associazione in partecipazione può stabilire anche un ampliamento dei poteri in capo all’associato.

 

Cessazione del contratto

Il contratto cessa nel momento in cui giunge a scadenza e non viene rinnovato. Il rinnovo è tacito e la disdetta va effettuata per iscritto e con comunicazione alla controparte con un preavviso. Disdetta che avviene anche se il tempo è indeterminato. In ogni caso, ciascuna delle parti ha la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità sopravvenuta o inadempienza contrattuale. Nelle possibili inadempienze ricadono ad esempio: prelievi dal conto aziendale dell’associante per esigenze personali, mancata esibizione da parte dell’associante dei documenti contabili e del rendiconto consultabili dall’associato e mancato conferimento degli apporti dell’associato sulla base dei termini concordati.

Altre cause possono riguardare:

  • fallimento dell’associante;
  • morte dell’associante (mentre se muore l’associato gli eredi subentrano nella sua posizione a meno di apporto di solo lavoro);
  • trasferimento dell’impresa da parte dell’associante;
  • perdite gravi o di entità tale da non consentire la prosecuzione dell’esercizio d’impresa.

 

Immagine di Johnny Zotti

Johnny Zotti

Laureato in economia, con specializzazione in finanza. Appassionato di mercati finanziari, svolge la professione di trader dal 2009 investendo su tutti gli strumenti finanziari. Scrive quotidianamente articoli di economia, politica e finanza.

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