La pensione di reversibilità torna al centro del dibattito previdenziale, con una recente apertura da parte dell’Inps verso nuove categorie di beneficiari. Con una circolare pubblicata nel 2024, l’Istituto ha allargato il perimetro del diritto anche ai nipoti maggiorenni, a condizione che siano orfani, inabili e risultino economicamente a carico dei nonni. Una novità che recepisce gli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale e rafforza la funzione sociale di questa prestazione.
Allo stesso tempo, però, l’Inps ha avviato un giro di vite sui controlli, soprattutto per quanto riguarda le richieste avanzate dai figli maggiorenni. In questi casi, il riconoscimento della pensione non è scontato: serve dimostrare una dipendenza economica reale e, se si parla di inabilità, anche una totale incapacità lavorativa.
In questo articolo:
- I figli hanno diritto alla pensione di reversibilità?
- Figli minorenni: diritto automatico
- Figli maggiorenni: cosa occorre per ottenere la pensione di reversibilità
- Figli inabili: un’eccezione senza limiti di età
- Come si calcola la pensione di reversibilità per i figlil
I figli hanno diritto alla pensione di reversibilità?
I figli del pensionato deceduto possono senz’altro rientrare tra i destinatari della pensione ai superstiti. Tuttavia, non basta essere figli per avere accesso automatico al trattamento: occorrono precisi requisiti, tra cui età, inoccupazione, eventuale inabilità, e soprattutto dipendenza economica.
Dalla metà degli anni ‘60, la legge prevede che il diritto scatti solo se il figlio risulta effettivamente a carico del genitore al momento del decesso. E con “a carico” non si intende per forza la convivenza, ma l’esistenza di un contributo economico continuativo, come il pagamento di bollette, affitto, spese sanitarie o scolastiche.
Dopo le riforme del 2012 e 2013, non si fanno più distinzioni tra figli legittimi, naturali o adottivi: la parità di trattamento è garantita, purché vi sia un riconoscimento formale o giudiziale del legame di filiazione.
Figli minorenni: diritto automatico
Se il figlio ha meno di 18 anni alla data del decesso del genitore, ha diritto alla pensione senza bisogno di ulteriori verifiche. La sua situazione lavorativa o scolastica non incide. Si tratta di un diritto garantito per legge, pensato per offrire continuità e protezione economica in un momento particolarmente delicato.
Figli maggiorenni: cosa serve per ottenere la pensione di reversibilità
Il compimento della maggiore età non fa decadere automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità, ma lo condiziona alla presenza di alcuni requisiti aggiuntivi:
- Percorso di studi attivo: se il figlio sta frequentando una scuola secondaria o un corso di formazione professionale, la pensione può essere riconosciuta fino a 21 anni. Se invece è iscritto all’università, il limite si estende a 26 anni, ma solo se la frequenza è regolare e documentata.
- Condizione economica: il figlio deve essere effettivamente privo di mezzi propri e risultare a carico del genitore deceduto. Non basta dichiararsi disoccupati: serve provare che il genitore sosteneva concretamente le spese di vita quotidiana.
Importante sottolineare che per i figli non sono previste decurtazioni in base al reddito, ma se questi risultano autosufficienti economicamente, perdono il diritto alla prestazione.
Figli inabili: un’eccezione senza limiti d’età
I figli che, al momento della morte del genitore, risultano completamente inabili al lavoro, hanno diritto alla pensione indipendentemente dall’età. Ma attenzione: si parla solo di inabilità totale e permanente, non di semplice invalidità.
L’inabilità deve essere accertata ufficialmente da una commissione Inps, sulla base del modulo SS3 e di certificazione medica specifica. Invalidità parziali o riconoscimenti generici non sono sufficienti.
Come si calcola la pensione di reversibilità per i figli
Il calcolo della pensione di reversibilità si basa su una percentuale della pensione che il genitore riceveva (o avrebbe ricevuto) al momento del decesso. Le quote previste per legge sono:
- 60%: se c’è un solo figlio (senza coniuge superstite);
- 80%: in caso di due beneficiari (figlio + coniuge oppure due figli);
- 100%: se i beneficiari sono tre o più (es. tre figli, oppure coniuge + due figli).
La percentuale è riferita all’intero nucleo familiare, e l’Inps poi ripartisce la somma tra i beneficiari secondo criteri interni.









