Le assicurazioni come vengono tassate in Italia? È la domanda che si fanno ogni anno milioni di cittadine e cittadini che scelgono il settore assicurativo per proteggersi da imprevisti come incidenti, malattie e danni al patrimonio oppure come forma di risparmio e investimento sul futuro. Versare un premio per riscuotere un capitale o una rendita alla scadenza del contratto comporta sempre tasse da pagare, che variano a seconda della soluzione scelta per assicurare se stessi o la propria famiglia.
In Italia le assicurazioni sono esenti dall’Iva, ma sono soggette ad altri tributi. È fondamentale conoscere quali sono perché le polizze che assicurano contro i danni hanno di solito una durata annuale (ma esistono anche coperture poliennali che durano più anni e contratti temporanei validi per meno di 12 mesi) e quelle vita hanno una durata molto più lunga. In questi casi quali sono le imposte previste e quali gli sgravi fiscali di cui poter disporre?
In questo articolo:
- Come vengono tassate le assicurazioni in Italia
- La tassazione dei premi
- L’imposta sui rendimenti per le polizze vita
Come vengono tassate le assicurazioni in Italia
I soggetti che stipulano una polizza assicurativa sono il contraente (chi sottoscrive materialmente il contratto e si impegna a pagare il premio), l’assicurato (chi è esposto al rischio e viene protetto dalla polizza), il beneficiario (chi riceve la prestazione al verificarsi dell’evento assicurato) e l’impresa di assicurazione. In Italia sono oggetto dell’imposta sulle assicurazioni tutti gli incassi dei premi relativi ai contratti stipulati e tutti i rendimenti generati dagli investimenti, tra cui i prodotti assicurativi.
L’imposta grava sulle compagnie e sugli intermediari (agenti o broker) che hanno il diritto di rivalsa, quindi è completamente a carico del contraente e viene inclusa nel calcolo del premio lordo. Le imprese comunicano all’Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio di ogni anno l’ammontare complessivo dei premi incassati nell’anno precedente, tengono un registro annuale nel quale vengono indicati i vari premi (dividendo le somme tassate da quelle esenti) e fanno da sostituto d’imposta. L’importo da versare non è unico: cambia a seconda della categoria e del ramo specifico.
La tassazione dei premi
In Italia l’imposta sui premi assicurativi è stata introdotta dalla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e modificata e integrata successivamente. Alla base c’è l’impianto che prevede l’applicazione della tassa al premio assicurativo e la sua inclusione nell’importo che il contraente corrisponde alla compagnia. È poi l’impresa di assicurazione a versare l’imposta. L’aliquota è variabile a seconda del tipo di polizza sottoscritta, del bene assicurato e della regione e provincia di residenza. Le principali aliquote sono:
- 0,05%: navi immatricolate o registrate in Italia;
- 2,5%: assicurazioni contro infortuni, malattie, rischi di impiego;
- 4,38%: assicurazioni cumulative infortuni con garanzia Rc del contraente;
- 7,5%: assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea e marittima;
- 10%: assicurazioni di assistenza;
- 12,5%: Rc auto e moto;
- 21,25%: assicurazioni contro i danni da incendio, furto, guasti macchine e varie responsabilità civili.
L’aliquota base stabilita dalla legge per la polizza più diffusa, ovvero la Rc auto obbligatoria, è del 12,50%. Le regioni e le province possono aumentare o diminuire l’aliquota al massimo di 3,5 punti percentuali, rendendo la media nazionale del 15,7% che raggiunge il 26,2% con il surplus del 10,5% di oneri parafiscali. L’Italia si distingue in Europa per una tassazione dei premi particolarmente elevata, specie per la Rc auto (nell’Unione il livello medio si attesta al 19,6%), la responsabilità civile generale (in Italia il 22,25%, solo in Finlandia raggiunge il 24%) e il ramo incendio, dove l’aliquota italiana del 22,25% è superata soltanto da quelle di Francia e Finlandia.
In ogni contratto di assicurazione una parte del costo di polizza, anche importante, è indipendente dall’intermediario, che ha pochi margini di manovra sulla quota di imposta che incassa per conto dell’erario o di regioni e province. Casi particolari sono quelli delle polizze per gli animali domestici, un settore che rientra nelle assicurazioni di assistenza, tassate al 10% del premio incassato. Hanno aliquote agevolate anche la copertura incendio e la responsabilità civile in agricoltura.
Le polizze vita tradizionali (ramo I) e quelle stipulate dal 2001 sono esenti dall’imposta, mentre dal 31 marzo 2025 è diventata obbligatoria per tutte le imprese italiane l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici: l’aliquota è del 22,25%, ma è prevista la detrazione fiscale. Indipendentemente dall’introduzione dell’obbligo di assicurazione per danni da eventi catastrofali destinato alle imprese, le detrazioni che permettono di scomputare dall’Irpef il 19% dei premi versati annualmente si applicano a tre casi specifici, ovvero le polizze che:
- prevedono il rischio di morte;
- sono stipulate in caso di invalidità permanente non inferiore al 5%, a prescindere dalla causa derivante;
- sono stipulate in caso di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
L’importo complessivamente detraibile è di 750 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente e di 1.291,14 euro per quelle di non autosufficienza. Per usufruire di questa detrazione, la polizza deve avere una durata minima di 5 anni e l’assenza di prestiti legati al contratto. Quando viene liquidato il capitale di una polizza vita alla morte dell’assicurato, l’importo ricevuto dal beneficiario è completamente esente dall’Irpef e non è tassato come reddito. Questa cifra non è pignorabile ed è esente dagli oneri di successione. Le polizze vita previdenziali sono anche non sequestrabili.
Alle polizze professionali si applica invece la deducibilità: i premi assicurativi pagati per questi contratti, in particolare quelli che coprono la responsabilità civile, sono considerati costi aziendali deducibili dal reddito imponibile. Non bisogna dimenticare che pure le coperture aggiuntive sono tassate: su garanzie come incendio, furto e infortuni si applicano aliquote specifiche, per esempio il 13,5% per furto e incendio.
L’imposta sui rendimenti per le polizze vita
I rendimenti delle polizze vita vengono tassati come plusvalenze finanziarie al momento dell’incasso: quest’aspetto è fondamentale nel campo delle polizze di capitalizzazione. L’imposta non si paga anno per anno, ma alla scadenza naturale del contratto oppure se si opta per il riscatto totale o parziale. L’aliquota dei prodotti assicurativi di risparmio e investimento varia in base alla data di stipula del contratto. Le tre aliquote applicate sui rendimenti maturati sono del:
- 12,5% per i contratti fino al 31 dicembre 2011;
- 20% per i contratti dal 1° gennaio 2012 (per i titoli di Stato o equivalenti l’aliquota è applicata al 62,5% del rendimento maturato);
- 26% per i contratti dal 1° luglio 2014 (per i titoli di Stato o equivalenti l’aliquota è applicata al 48,08% del rendimento maturato).
Se la polizza vita viene riscossa oltre il termine prestabilito ma l’assicurato è ancora vivo, l’imposta sostitutiva è del 12,5%: l’importo dell’aliquota è pagato sulla differenza tra l’ammontare percepito e i premi pagati. Per la tassazione sul rendimento di polizze che investono in una gestione separata o un fondo interno, l’imposta viene applicata in due modalità differenti, in base al mix effettivo degli investimenti: si calcola l’aliquota ridotta sulla quota di rendimento che deriva dai titoli di Stato (o dal sottostante finanziario collegato al contratto) e l’aliquota piena sulla parte restante del rendimento. L’ordinamento italiano prevede anche un’imposta di bollo applicata ogni anno sui valori degli investimenti assicurativi: a partire dal 2014 la tassa è dello 0,20%, senza un importo minimo e con un importo massimo di 14.000 euro per le persone giuridiche.








