Nel 2022 in Italia si sono contati complessivamente 1.090 infortuni sul lavoro, di cui 790 mortali. Un dato quest’ultimo in significativo aumento (+21%) rispetto al 2021. Le Regioni meno sicure sono la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige, la Basilicata, le Marche, l’Umbria e la Campania. Questi numeri non tengono conto dell’economia sommersa e di tutti i lavoratori che non sono assicurati con l’INAIL. In quest’ultima situazione, comune alla maggior parte dei dipendenti, come funziona il pagamento in caso di infortunio e quali sono i tempi di accredito del bonifico?
A quanto ammonta il pagamento INAIL per infortunio
Gli infortunati sul lavoro assicurati con l’INAIL hanno diritto a diverse tipologie di indennità, a seconda della gravità dell’infortunio subìto sul lavoro. L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta prevede una prestazione economica che sostituisce lo stipendio nel periodo di assenza dal lavoro.
Il primo giorno di assenza, il lavoratore riceve il 100% della retribuzione giornaliera dal datore di lavoro; nei tre giorni successivi (il “periodo di carenza”), salvo diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi, la percentuale dell’indennità scende al 60%, pagata sempre dal datore di lavoro.
Dal quinto giorno successivo alla data di infortunio, è l’INAIL ad erogare l’indennità con la percentuale del:
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno di convalescenza;
- 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
Di solito il datore di lavoro prevede un’integrazione rispetto al trattamento INAIL in modo che il lavoratore percepisca una somma pari al 100% della retribuzione. Nella maggior parte dei casi, i CCNL prevedono l’integrazione al 100% della retribuzione. L’indennità giornaliera, soggetta a tassazione IRPEF ma non ai contributi INPS, si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore (straordinari inclusi) nei 15 giorni precedenti l’infortunio. La base del calcolo è l’RMG, la retribuzione media giornaliera. Prendendo come riferimento il salario medio giornaliero percepito dal lavoratore nei 15 giorni precedenti all’incidente, si stabilisce la base per procedere.
Se il lavoratore infortunato riporta oltre alla inabilità temporanea anche un danno permanente (il cosiddetto danno biologico, ovvero i postumi invalidanti), l’INAIL concede un’indennità per le menomazioni di grado compreso tra il 6% e il 15% (indennizzo in capitale) e una pensione diretta se la percentuale è pari o superiore al 16%.
Discorso diverso per la malattia professionale, ovvero l’infermità contratta a causa della propria attività lavorativa. Ad esempio, i lavoratori affetti da silicosi o asbestosi (le malattie dell’apparato respiratorio dovute all’inalazione delle polveri di silice o amianto) hanno diritto a una pensione annuale pari ai 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono del posto.
Nel caso di inabilità permanente compresa tra l’11% e il 100%, l’INAIL procede con una rendita diretta per tutta la vita, a condizione che il grado di inabilità riconosciuto non scenda mai sotto l’11% e il vitalizio non venga capitalizzato. La rendita per inabilità permanente non è soggetta a tassazione IRPEF e si calcola a partire dalla retribuzione effettiva ricevuta dal lavoratore nei 12 mesi precedenti l’infortunio o la malattia. In caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro, l’INAIL versa alla famiglia una pensione o un contributo una tantum.
Per farsi un’idea delle cifre, la tabella degli indennizzi per danno biologico in capitale è disponibile sul sito dell’ANMIL, l’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro.
Quando arriva l’assegno
Non ci sono ritardi nei pagamenti: il pagamento arriva direttamente in busta paga, tranne quando a pagare è direttamente l’INAIL. Nei primi quattro giorni di infortunio, quando l’indennità giornaliera è a carico del datore di lavoro al 100% e poi al 60%, l’importo è incluso nella mensilità in cui è avvenuto l’incidente. L’azienda anticipa la quota e poi chiede il rimborso all’INAIL. A partire dal quinto giorno e se la prognosi è superiore a 20 giorni, subentra l’INAIL con una serie di acconti e il saldo finale all’avvenuta guarigione clinica. In tal caso, ci sono due opzioni di pagamento: o il datore di lavoro anticipa le quote fino alla completa guarigione, oppure è l’INAIL a risarcire direttamente il lavoratore tramite acconti e saldo. Nei casi di prognosi superiori a 20 giorni, l’indennità dell’INAIL arriva tramite:
- accredito sul conto corrente bancario o postale, per importi superiori a 1.000 euro;
- accredito sul libretto di deposito nominativo bancario o postale, per importi superiori a 1.000 euro;
- carta prepagata dotata di codice IBAN;
- assegno circolare o vaglia postale, per importi inferiori a 1.000 euro.
Non va mai dimenticato che in caso di incidenti, oltre al pagamento INAIL per l’infortunio, l’istituto rimborsa le spese per gli esami diagnostici, le medicine, le visite esenti da ticket ed eventuali sedute di riabilitazione ed apparecchi protesici. Queste spese, però, devono essere state prescritte dallo stesso istituto. Infine, l’INAIL non effettua controlli domiciliari al lavoratore, ma si riserva il diritto di chiamare a visita l’infortunato con l’invio di una cartolina di convocazione presso le proprie sedi territoriali.