Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nuova circolare che regola l’uscita dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026, aprendo ufficialmente la stagione delle domande per la pensione 2026. L’attenzione è altissima, perché si tratta di un momento cruciale per migliaia di docenti, ATA e dirigenti scolastici pronti a lasciare il servizio dopo anni di carriera.
Il decreto ministeriale n. 182 del 25 settembre 2025 conferma gran parte delle regole già viste lo scorso anno, ma introduce anche alcune precisazioni sui requisiti, sui tempi e sulle modalità di inoltro delle domande, che dovranno essere gestite in coordinamento con l’Inps.
Ma quando si può presentare la domanda di pensione 2026? Quali sono i requisiti per docenti e ATA? E come cambia la procedura per chi rientra in Quota 103, Opzione Donna o Ape Sociale?
In questo articolo:
- Pensione 2026 scuola: tutte le novità per docenti, ATA e dirigenti scolastici
- Chi può accedere alla pensione 2026 e con quali requisiti
- Le modalità di inoltro e i controlli dell’Inps
Pensione 2026 scuola: tutte le novità per docenti, ATA e dirigenti scolastici
Le date sono già fissate e non lasciano spazio a ritardi. Dal 26 settembre al 21 ottobre 2025 potranno inoltrare la domanda di cessazione dal servizio tutti i docenti, educatori e ATA che intendono andare in pensione a partire dal 1° settembre 2026. Il termine è prorogato al 28 febbraio 2026 solo per i dirigenti scolastici, che come ogni anno godono di una finestra temporale più ampia.
La procedura resta interamente digitale, da svolgere attraverso la piattaforma Polis – Istanze online del Ministero, dove sarà possibile selezionare la tipologia di richiesta (dimissioni volontarie, trasformazione a part-time con pensione, permanenza in servizio o revoca). È importante specificare la volontà di cessare dal servizio anche in presenza di eventuali verifiche Inps sui requisiti.
Chi lavora all’estero o nelle province autonome di Trento, Bolzano e Aosta potrà presentare la domanda in formato digitale o analogico direttamente all’ufficio territoriale di competenza. Le scuole, invece, dovranno convalidare le cessazioni solo dopo l’accertamento del diritto alla pensione da parte dell’Inps.
Requisiti per la pensione 2026: vecchiaia, anticipata e flessibile
Il cuore della circolare è dedicato ai requisiti per accedere alla pensione 2026, che restano allineati con le norme della Legge Fornero ma con alcune conferme importanti per le forme flessibili.
Si potrà accedere alla pensione di vecchiaia con 67 anni e almeno 20 anni di contributi. Tuttavia, per chi svolge attività gravose – come i docenti della scuola dell’infanzia o primaria – l’età scende a 66 anni e 7 mesi, purché si possano dimostrare 30 anni di contributi e l’idoneità tramite modulo AP116 Inps.
Per la pensione anticipata, restano in vigore i parametri di:
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini
Accanto ai percorsi ordinari, la circolare conferma anche la presenza delle cosiddette quote flessibili:
- Quota 103, per chi matura 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2025
- Opzione Donna, riservata a lavoratrici che abbiano 35 anni di contributi e almeno 60 o 61 anni d’età, a seconda della categoria (caregiver, invalide, disoccupate)
- Ape Sociale, che resta attiva anche per il 2025 e consente l’uscita a 63 anni e 5 mesi con almeno 30 o 36 anni di contributi a seconda dei casi
Ogni tipologia richiede la presentazione di domanda specifica, che verrà poi verificata dall’INPS per l’effettiva certificazione del diritto entro aprile 2026.
Modalità di invio e controlli Inps per la pensione
La domanda di pensione vera e propria dovrà essere inoltrata direttamente all’Inps, una volta ottenuta la conferma della cessazione dal servizio. Le modalità restano quelle già collaudate: accesso online con Spid, Cie o Cns, chiamata al Contact Center 803164 o tramite Patronato.
Gli uffici scolastici avranno il compito di aggiornare i dati su Passweb entro il 9 gennaio 2026, così da permettere all’INPS di completare la certificazione e avviare il calcolo dell’assegno. Lo stesso sistema servirà anche per il cosiddetto “ultimo miglio” del tfs o tfr, la liquidazione che chiude definitivamente il rapporto di lavoro.
Un’attenzione particolare è rivolta ai casi di trattenimento in servizio oltre i 67 anni, ancora fonte di interpretazioni discordanti. La circolare non chiarisce del tutto le situazioni legate al sistema contributivo puro, dove il requisito anagrafico può scendere a 64 anni a condizione che l’assegno maturato sia almeno pari a tre volte l’importo dell’assegno sociale.









