Ogni estate, per i pochi fortunati che la percepiscono, è tempo di incassare la quattordicesima. Un beneficio che giunge giusto in tempo per permettersi di pagare le vacanze estive e soprattutto fronteggiare tutte le tasse e le scadenze che nei mesi caldi dell’anno arrivano puntuali come un orologio svizzero tra IMU, TASI e 730. Corrisposta a titolo di gratifica e integrazione dello stipendio utile per le ferie estive, la quattordicesima non spetta a tutte le categorie di lavoratori: ecco tutto quello che c’è da sapere, da chi ne ha diritto a quanto ammonta e quando viene pagata.
Quattordicesima: a chi spetta?
A differenza della tredicesima, la quattordicesima non è figlia della contrattazione collettiva, non è obbligatoria e non spetta a tutti i lavoratori dipendenti del privato e del pubblico assunti con contratto a tempo determinato, indeterminato o part-time. La quattordicesima mensilità è infatti un bonus riconosciuto contrattualmente e non legalmente: dipende dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dalla singola azienda privata. Ogni impresa ha quindi la facoltà di inserire la quattordicesima o altre mensilità aggiuntive, come la quindicesima e la sedicesima.
Hanno diritto alla quattordicesima i dipendenti del settore privato se il contratto lo prevede e i pensionati a seconda dell’età, dei limiti di reddito e della contribuzione versata. Frutto esclusivo di accordi di settore e aziendali, la quattordicesima è prevista ad esempio nel contratto del commercio terziario ma non in quello metalmeccanico. A beneficiare della quattordicesima sono i lavoratori dei seguenti settori regolati da CCNL:
- alimentare;
- chimico e farmaceutico;
- commercio;
- edilizia;
- operai agricoli e florovivaisti;
- pulizie e multiservizi;
- studi professionali;
- terziario, mobilità e turismo;
- trasporti e logistica.
La gratifica estiva per i pensionati è stata invece introdotta dal governo Prodi nel 2007 per le persone più indigenti e successivamente è diventata oggetto di numerose modifiche. Attualmente i pensionati a cui spetta la quattordicesima devono rispettare tre requisiti: avere un’età pari o superiore a 64 anni; essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici (pensione di vecchiaia, anticipata, di invalidità e inabilità, ai superstiti) a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria); avere un reddito complessivo individuale relativo all’anno di riferimento pari a non più di due volte il trattamento previdenziale minimo.
Concorrono alla maturazione della quattordicesima le assenze per malattia e infortunio, il congedo matrimoniale, le festività e i permessi. Sono esclusi dalla quattordicesima i lavoratori del settore pubblico, alcune categorie di lavoratori privati (tra questi metalmeccanici, tessili e bancari), gli autonomi (come i liberi professionisti con Partita IVA, gli imprenditori, gli artigiani, i soci di cooperativa), i parasubordinati e gli stagisti.

Quando viene pagata la quattordicesima
Non c’è un giorno preciso e unico per tutti i beneficiari perché il saldo della quattordicesima non è uguale per ogni singolo lavoratore: dipende dai contratti di riferimento dei diversi settori. Di solito, il pagamento è previsto in un’unica soluzione nella busta paga di giugno o in quella di luglio. Ai dipendenti la quattordicesima viene pagata direttamente dall’azienda, ma come detto ogni contratto di categoria ha date diverse.
Per fare un esempio, i dipendenti degli studi professionali e di autotrasporti e logistica ricevono la mensilità extra entro il 30 giugno, mentre i lavoratori del commercio e del turismo entro il 1° luglio e quelli del settore pulizie entro il 15 luglio. Diverso il caso dei pensionati: per loro è l’INPS ad accreditare la quattordicesima sul conto corrente. In passato l’accredito avveniva a luglio, ma di recente il bonus di pensione appare nel cedolino dei primi di agosto.
A quanto ammonta la quattordicesima
La quattordicesima matura nel corso dell’anno e fa riferimento ai mesi effettivi concretamente lavorati dal dipendente. Il calcolo è simile a quello della tredicesima: l’importo si aggira tra l’80% e il 90% dello stipendio. La tassazione, come per la tredicesima, è piuttosto elevata perché il datore di lavoro agisce in qualità di sostituto d’imposta e non applica le detrazioni per lavoro dipendente.
Per chi ha lavorato tutto l’anno, 12 mesi su 12, la quattordicesima corrisponderà ad un dodicesimo della retribuzione lorda annuale. Funziona diversamente per altri lavoratori. Per fare un esempio pratico: un dipendente del settore florovivaistico che guadagna 2.000 euro al mese e nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 ha lavorato effettivamente sette mesi, ha maturato sette ratei. La sua quattordicesima ammonterà a 1.166 euro, un calcolo che deriva da 2.000 (stipendio lordo) × 7 (ratei) = 14.000 ÷ 12 (mesi complessivi) = 1.166 euro.
Il calcolo della quattordicesima può essere sintetizzato così:
- stipendio lordo mensile × numero di mesi effettivamente lavorati ÷ 12
Differente è il trattamento per i pensionati a cui spetta la quattordicesima: in questo caso, la mensilità extra varia al variare del reddito e a seconda dei contributi maturati. Il calcolo cambia in funzione dell’anzianità contributiva complessiva.
I pensionati con redditi lordi sotto i 10.003,69 euro percepiscono una quattordicesima di:
- 655 euro, se dipendenti con oltre 25 anni di contributi o autonomi con 28 anni di contributi;
- 546 euro, se dipendenti con contributi da 15 a 25 anni o autonomi con contributi dai 18 ai 28 anni;
- 437 euro, se lavoratori dipendenti e autonomi che hanno fino a 15 e a 18 anni di contribuzione.
Con redditi lordi da 10.003,69 euro a 13.338,26 euro, i pensionati percepiscono una quattordicesima di:
- 504 euro, se dipendenti con oltre 25 anni di contributi o autonomi con 28 anni di contributi;
- 420 euro, se dipendenti con contributi da 15 a 25 anni o autonomi con contributi dai 18 ai 28 anni;
- 366 euro, se lavoratori dipendenti e autonomi che hanno fino a 15 e a 18 anni di contribuzione.
Va ricordato che le somme erogate a titolo di quattordicesima sono soggette a trattenute a carico del dipendente per contributi INPS e tassazione IRPEF. Infine, se la quattordicesima è prevista da contatto ma il datore di lavoro non la paga, il lavoratore può inviare una lettera di sollecito tramite PEC e raccomandata con ricevuta di ritorno, rivolgersi ai sindacati di riferimento, avviare una conciliazione presso la propria Direzione territoriale del lavoro oppure, come soluzione estrema, procedere con un decreto ingiuntivo in tribunale. Con una risoluzione positiva da parte di un giudice, il lavoratore può ottenere la mensilità differita con gli interessi maturati.