Come funziona la tassazione dei dividendi, spiegato facile

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La tassazione dei dividendi è un elemento che ha un peso determinante nel rendimento di un portafoglio azionario, ed è una questione calda e spesso controversa, ma come funziona di preciso in Italia? Riscuotere un dividendo comporta inevitabilmente un’imposizione fiscale, che cambia a seconda delle condizioni dei soggetti che percepiscono la parte di utile di una società e che distribuiscono le quote agli azionisti. La distinzione è tra persona fisica o giuridica da un lato e tra azienda italiana e straniera dall’altro.

 

In questo articolo:

 

  • Come funziona la tassazione dei dividendi
  • Da azienda italiana a socio italiano
  • Da azienda italiana ad altra azienda italiana
  • Da azienda straniera a socio italiano

 

Come funziona la tassazione dei dividendi

La tassazione dei redditi da capitale come i dividendi avviene secondo il criterio di cassa: il dividendo viene tassato nell’anno in cui viene materialmente incassato (quando la banca accredita l’importo sul conto corrente), non nell’anno in cui se ne acquisisce il diritto. Quindi un dividendo incassato nel 2025 va dichiarato nell’anno d’imposta 2025, all’interno della dichiarazione dei redditi che si presenta nel 2026, tenendo a mente che il pagamento va effettuato entro il 16 del mese successivo al trimestre solare in cui viene distribuito l’utile tramite modello F24.

In base alle caratteristiche di chi percepisce il dividendo, la normativa italiana riconosce due fattispecie distinte: le persone fisiche e quelle giuridiche, ovvero i soggetti imprenditori. Le prime hanno la classica imposta sostitutiva del 26%, anche per gli utili su partecipazioni qualificate; i secondi hanno una disciplina differenziata a seconda che siano imprenditori individuali e società di persone oppure società di capitali. Ecco i principali casi previsti in base alla normativa in vigore nel 2025.

 

Da azienda italiana a socio italiano

Dal 2017, i dividendi percepiti da persone fisiche in Italia sono tassati con un sistema misto. Il sistema Dit (Dual Income Tax) è duale e separa la parte di reddito maturata nel periodo di partecipazione dal 2017 in poi da quella precedente. La parte di dividendo corrispondente agli utili realizzati prima del 2017 ha una tassazione agevolata, con un’aliquota ridotta all’11% rispetto a quella ordinaria. Ci sono alcune eccezioni per le partecipazioni qualificate di lungo periodo, ma sono rare: in questi casi l’aliquota può scendere al 5,5% e ancora più giù fino all’esenzione.

Naturalmente la quota di utili pre-2017 ancora distribuiti si sta assottigliando sempre di più con il passare degli anni: la parte tassata all’11% è molto ridotta per la stragrande maggioranza dei dividendi distribuiti al giorno d’oggi. L’aliquota più comune sul reddito maturato dal 2018 in poi è la ritenuta fiscale del 26%, applicata sulla parte di dividendo corrispondente agli utili realizzati. Questa è l’aliquota standard per la maggior parte dei dividendi percepiti oggi. Per fare un esempio con una società che distribuisce un dividendo di 15.000 euro, l’imposta sarà di 3.900 euro, ovvero 15.000 × 26%, con un netto di 11.100 euro (15.000 − 3.900).

La tassazione può cambiare se il socio detiene una partecipazione qualificata, in genere superiore al 2% del capitale sociale per le società quotate oppure al 20% per quelle non quotate. In queste circostanze, il socio ha il diritto di opzione e può scegliere di assoggettare i dividendi al regime ordinario Irpef, sommando l’importo agli altri suoi redditi. La scelta opzionale è svantaggiosa rispetto al regime del 26% perché l’aliquota marginale è del 43% per i redditi superiori a 75.000 euro. In tutti i casi, la tassazione avviene in maniera trasparente per il socio perché applicata direttamente alla fonte: è l’azienda (o il suo intermediario fiscale) a trattenere l’imposta al momento dell’accredito del dividendo.

 

Da azienda italiana ad altra azienda italiana

La tassazione per le partecipazioni è radicalmente diversa da quella per le persone fisiche. Il regime ordinario è quello dell’esenzione totale del 95% del dividendo per la cosiddetta partecipazione qualificata, introdotto per favorire gli investimenti intra-gruppo. Per usufruirne, la società deve rispettare tre requisiti: il diritto di opzione, ovvero la partecipazione deve essere iscritta in bilancio tra le attività finanziarie; un periodo di detenzione minima e ininterrotta di almeno 12 mesi consecutivi; una percentuale di possesso di almeno il 5% del capitale della società che distribuisce il dividendo, con eccezioni al 2% se si tratta di una quotata e al 20% se è una non quotata innovativa come una startup.

In caso di partecipazione qualificata, con il 95% dell’importo del dividendo esente dall’aliquota Ires, è considerato reddito imponibile soltanto il 5% del dividendo, assoggettato all’Ires ordinaria del 24%. L’aliquota effettiva è quindi dell’1,2% (5% × 24%). Per fare un esempio con un’azienda italiana che distribuisce un dividendo di 150.000 euro ad una partecipata qualificata, la quota esente da tasse è di 142.500 euro (150.000 × 95%). Sull’imponibile di 7.500 euro (150.000 × 5%), la società versa un’Ires di 1.800 euro (7.500 × 24%) con un netto di 148.200 euro e un costo fiscale effettivo dello 0,012%.

Il regime alternativo all’esenzione totale del 95% del dividendo è la tassazione piena (è imponibile il 100% del dividendo) con un’aliquota Ires del 24% o una sostitutiva del 26% come avviene per le persone fisiche. I casi in cui si applica questa circostanza sono tre:

 

  • una partecipazione non qualificata (Ires del 24% sul 100% del dividendo);
  • una scelta espressa dell’azienda, che decide di iscrivere la partecipazione tra le Afs (Available for Sale), le attività finanziarie disponibili per la vendita (imposta sostitutiva del 26%);
  • le situazioni di anti-abuso con i requisiti Pex (24% sul 100% del dividendo).

 

Pex è l’acronimo di participation exemption, un regime fiscale particolare che permette di beneficiare di un’esenzione parziale della tassazione delle plusvalenze realizzate dalle società di capitali e derivanti dalla cessione di partecipazioni. Nel caso dei dividendi per le partecipazioni italiane, la tassazione non varia in base ai requisiti Pex: gli importi sono parzialmente imponibili (la dividend exemption è del 95%) in base al principio di cassa, ai fini Ires e senza assoggettamento a ritenuta.

L’esenzione viene negata e il dividendo è tassato per intero (Ires al 24%) in quattro circostanze: la società che paga il dividendo è considerata ibrida; è residente in un Paese black list, ossia a fiscalità privilegiata; ha potuto dedurre per intero gli utili distribuiti nel calcolo del proprio reddito imponibile; è stata creata appositamente per l’elusione fiscale, come appurato dall’Agenzia delle Entrate nei suoi controlli. In ogni caso, indipendentemente dal regime Ires applicabile, i dividendi sono sempre esenti dall’Irap.

 

Da azienda straniera a socio italiano

La tassazione dei dividendi da azienda estera a socio italiano è più complessa perché coinvolge almeno due giurisdizioni fiscali. Il principio generale è che il reddito da dividendi, ovunque venga prodotto, si tassa in Italia per il residente fiscale. Per evitare la doppia imposizione, la tassazione si avvale di un credito d’imposta. Quando paga il dividendo, l’azienda straniera trattiene una ritenuta alla fonte (la withholding tax) secondo le leggi del Paese in cui ha sede. Questa aliquota varia a seconda della provenienza: nei Paesi Ue è agevolata; in quelli extra Ue o senza convenzione sulle doppie imposizioni è in genere più elevata e arriva fino al 30%.

Il socio italiano (persona fisica) che riceve il dividendo dalla società straniera deve dichiarare l’intero importo lordo, sul quale si applica l’imposta sostitutiva del 26%; la persona giuridica (società di capitali) beneficia dello sgravio del 95% e del restante 5% soggetto a Ires del 24%. Questo meccanismo si rivela particolarmente utile con le holding, attraverso le quali è possibile trasferire gli utili della società operativa al suo interno, evitando la tassazione del 26% e assicurando una maggiore protezione del patrimonio. 

L’Italia riconosce un credito d’imposta per la tassa già pagata all’estero, limitato all’imposta italiana dovuta sullo stesso reddito. Facendo l’esempio di una società statunitense che paga un dividendo lordo di 1.500 dollari, la ritenuta alla fonte è di 225 dollari (15% di 1.500) e il netto è di 1.275 dollari. Sull’importo lordo va applicata anche l’imposta sostitutiva italiana del 26%, pari a 390 dollari (26% di 1.500). A questo punto il socio può sfruttare il credito d’imposta: con un’imposta estera di 225 dollari e un credito d’imposta utilizzabile (perché inferiore al massimo) di 165 dollari (390 di tassazione in Italia − 225 di tassazione estera), il saldo finale da versare è di 390 dollari. Il dividendo netto finale è di 1.110 dollari.

Un caso speciale è la Direttiva madre-figlia (2011/96/Ue), relativa alle società residenti in un altro Paese membro dell’Unione europea. Il regime fiscale comune prevede un’esenzione alla fonte, con la ritenuta azzerata a condizione che la partecipazione sia almeno del 10% e detenuta ininterrottamente per almeno un anno, e il socio italiano che percepisce l’intero importo del dividendo lordo su cui si applica l’imposta sostitutiva del 26%, senza credito d’imposta. L’aliquota totale per il socio italiano è al massimo del 26%: se l’imposta estera è inferiore, si paga la differenza in Italia; viceversa, se l’imposta estera supera il 26%, l’eccedenza non è rimborsabile e rappresenta un costo fiscale aggiuntivo. Se i dividendi esteri provengono da Paesi a fiscalità privilegiata, sono tassati integralmente.

È da evidenziare, infine, il caso di società come Stellantis, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, e Stm, colosso dei componenti elettronici a semiconduttore. Pur avendo radici storiche e legami operativi con l’Italia, le due aziende hanno trasferito la propria residenza fiscale all’estero: Stellantis nei Paesi Bassi e Stm tra Francia e Olanda. Ai fini fiscali, quindi, pagano dividendi ai soci italiani (nella maggior parte dei casi gli azionisti retail che detengono meno del 10%) in qualità di società estere.

La Direttiva madre-figlia che azzera l’imposta alla fonte, non si applica se la partecipazione è superiore al 10% e detenuta da oltre un anno. Un piccolo azionista italiano di Stellantis e Stm si ritrova con una doppia imposizione tecnica: un’imposta alla fonte olandese o francese pari al 15% e una tassazione in Italia con imposta sostitutiva del 26%, ridotta sfruttando il credito d’imposta. Il problema della doppia tassazione sarebbe “scoppiato” se le due società avessero trasferito le loro sedi fiscali in Paesi extra Ue o senza convenzione, dove l’aliquota alla fonte può arrivare fino al 30%. In quei casi, il costo aggiuntivo della tassazione non sarebbe stato rimborsabile.

Immagine di Alessandro Zoppo

Alessandro Zoppo

Ascolta musica e guarda cinema da quando aveva 6 anni. Orgogliosamente sannita ma romano d'adozione, Alessandro scrive per siti web e riviste occupandosi di cultura, economia, finanza, politica e sport. Impegnato anche in festival e rassegne di cinema, Alessandro è tra gli autori di Borsa&Finanza da aprile 2022 dove si occupa prevalentemente di temi legati alla finanza personale, al Fintech e alla tecnologia.

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