Come funziona l’accollo del mutuo cointestato? È un’operazione fattibile, dal punto di vista normativo e contabile? Iniziamo con il rispondere a questa seconda domanda: sì, è possibile procedere con l’accollo del mutuo cointestato. Può accadere, infatti, che il contratto di un finanziamento ipotecario sia intestato a più persone ed una delle parti decida di trasferire all’altra la responsabilità di saldare le rate.
Sostanzialmente, l’accollo del mutuo cointestato è una pratica diffusa principalmente tra i coniugi, che sono anche cointestatari dell’immobile che stanno acquistando. Un mutuo cointestato può essere sottoscritto anche da genitori e figli o dalle coppie di fatto. La legge non pone limitazioni alla possibilità di cointestare un mutuo o un’abitazione. Cerchiamo, adesso, di capire come funziona l’accollo del mutuo cointestato.
In cosa consiste l’accollo del mutuo cointestato
Come funziona l’accollo del mutuo cointestato? È una pratica molto semplice: prevede che una persona subentri nell’acquisto di un determinato immobile, nel momento in cui ci sia ancora un mutuo. Questo tipo di operazione presenta alcuni vantaggi, che sono principalmente economici: si risparmiano le pratiche burocratiche e di istruttoria. Ma soprattutto vengono tagliate le spese notarili.
I risparmi che si possono ottenere attraverso l’accollo di un mutuo sono significanti e su un finanziamento di 100.000 euro, possono essere risparmiate almeno 3.000 euro di spese. Premettiamo, comunque, che non tutte le situazioni sono uguali e che, soprattutto quando si è davanti all’accollo di un mutuo cointestato, è necessario prestare la massima attenzione al debito residuo e alle condizioni effettive del finanziamento.
Questa particolare tipologia di procedura è regolamentata direttamente dall’articolo 1273 del Codice Civile, il quale prevede che se “il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo”.
Uno dei casi tipici dell’accollo del mutuo cointestato si viene a verificare nel caso in cui una coppia di coniugi o conviventi abbia acquistato un immobile in comune. Per ottenere la liquidità necessaria per precedere con l’operazione sottoscrivono un contratto di finanziamento cointestato. Ad un certo punto il matrimonio o la convivenza terminano e quindi vi è la necessità di gestire l’immobile in modo diverso. Una delle parti decide di comprare la quota dell’altro, pagando attraverso l’accollo del mutuo cointestato.
L’operazione, generalmente, viene formalizzata attraverso un rogito notarile, alla presenza:
- della banca, ossia il soggetto accollatario;
- l’intestatario originario del contratto del mutuo, che è l’accollato;
- il soggetto che subentra nel contratto, che è l’accollante.
Come ottenerlo
L’accollo di mutuo cointestato prevede la presenza di un notaio, essendo a tutti gli effetti un contratto di finanziamento ipotecario. Sarà proprio il professionista a formalizzare l’operazione. In estrema sintesi si procederà in questo modo: le parti – l’accollato e l’accollante – sottoscrivono una scrittura privata, che viene autentificata da un notaio.
Attenzione, però, a questo punto entra in gioco anche la banca, che ha un ruolo fondamentale. L’istituto di credito non potrà opporsi all’accollo del mutuo, ma sarà lei a decidere se concedere o meno la liberatoria all’accollato. Nel caso in cui questa venga concessa, il notaio scriverà negli atti che l’accollato è stato liberato dal contratto di mutuo.
A concedere la liberatoria dal mutuo cointestato è necessariamente la banca. Spetta, infatti, proprio all’istituto di credito decidere se svincolare o meno la persona uscente o se, al contrario, preferisce continuare a mantenerla nel rapporto. La liberatoria viene concessa solo e soltanto se la persona accollante risulta essere affidabile e solvente.
Quanto costa il notaio per un accollo mutuo?
Grazie all’accollo è possibile risparmiare su alcuni costi, che, in caso contrario, dovrebbero essere pagati per intero. Tra i costi, sui quali è possibile risparmiare, ci sono le spese notarili legate al finanziamento. È importante ricordare, comunque vada, che nel momento in cui ci si presenta da un notaio per effettuare questo tipo di operazione è necessario preventivare dei costi. L’accollo del mutuo non è un’operazione completamente indolore per il portafoglio, ma comunque costa molto di meno rispetto alla sottoscrizione di un mutuo ex novo. Difficile quantificare l’importo necessario, ma sicuramente non si spenderà meno di 500 euro. Il risparmio, rispetto alla sottoscrizione di un nuovo mutuo, può essere orientativamente tra i 2.000 ed i 3.000 euro.
Come terminare l’accollo del mutuo
Rispetto al mutuo accollato si vengono a delineare rapporti diversi. L’accollato, ossia la persona che fuoriesce dal mutuo, nel momento in cui ottiene la liberatoria dalla banca, non ha più alcun rapporto con il finanziamento. È completamente libero da ogni obbligo con la banca e qualsiasi cosa succede, a chi gli è subentrato, lui non deve rispondere in prima persona: se l’accollante non dovesse pagare, la banca non gli chiederà nulla. Nel caso in cui, invece, non venga concessa la liberatoria, l’accollato risponderà delle rate non pagate dell’accollante fino all’estinzione del mutuo. L’accollante, ovviamente, è responsabile del pagamento delle rate del finanziamento fino alla sua estinzione.