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Ferie non godute, si perdono?

Operai al lavoro

L’estate è sinonimo di pausa dal lavoro e periodo di vacanze per staccare la spina, recuperare le energie e ricaricarsi in vista dell’autunno. Lavoratori e lavoratrici hanno diritto a un periodo minimo di ferie di 4 settimane, ovviamente a seconda del tipo di contratto individuale o del CCNL di riferimento. Ma che cosa succede alle ferie non godute? Che fine fanno? Si perdono o c’è un modo per recuperarle?

 

Le ferie non godute si perdono?

La risposta è no: le ferie non godute non si perdono, ma il problema per lavoratori e lavoratrici è che soltanto in alcuni casi vengono pagate direttamente. In quanto diritto irrinunciabile, le ferie devono essere utilizzate per 2 settimane durante l’anno di maturazione e per i giorni restanti (quelli indicati nella parte bassa della busta paga) entro i 18 mesi successivi. Se il dipendente non sfrutta le ferie residue, può ottenere un’indennità sostitutiva (calcolata moltiplicando i giorni di ferie non godute per la retribuzione giornaliera o oraria) quando subentrano il licenziamento o le dimissioni oppure può monetizzate i giorni, però soltanto in due contesti che adesso vedremo.

A disciplinare le ferie sono l’articolo 2109 del Codice civile e i Decreti legislativi n. 66 dell’8 aprile 2003 e n. 213 del 19 luglio 2004. L’articolo 2109 del Codice civile stabilisce che il lavoratore ha diritto

 

dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

 

L’articolo 10 del Decreto legislativo 66/2003 specifica che il lavoratore “ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane” e che “i contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore”. L’articolo 1 del Decreto legislativo 213/2004 aggiunge che le ferie vanno godute “per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”. Il D.lgs. 66/2003 precisa che il periodo complessivo di quattro settimane

 

non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Ma che fine fanno le ferie se non vengono godute nemmeno dopo i 18 mesi successivi previsti dalla legge? Queste ferie residue non si perdono: rimangono a disposizione del dipendente, ma l’INPS le conteggia (e quindi le considera fatte) perché il datore di lavoro è comunque tenuto a versare i contributi previsti. In Italia vige il divieto di monetizzazione: le ferie non godute non possono essere pagate finché si continua a lavorare per  l’azienda. Per monetizzarle, l’unico modo previsto dalla legge è dopo il licenziamento o le dimissioni.

Nei contratti a tempo indeterminato, la regola generale è che lavoratori e lavoratrici non possono rinunciare alle ferie per farsele pagare, se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L’unica eccezione è per dipendenti che hanno più di 4 settimane di ferie ogni anno e che quindi possono farsi pagare le ferie che eccedono il minimo imposto dalla legge. In caso di contratti a tempo determinato con durata di un anno e prossimi alla scadenza, come ad esempio avviene nel mondo della scuola, è possibile scegliere di non godere delle ferie previste e di farsele pagare al termine del rapporto di lavoro.

Va ricordato che sulle ferie non godute i lavoratori devono comunque versare i contributi; sull’indennità sostitutiva, alla tassazione contributiva si affianca quella fiscale. Riassumendo, le ferie non godute non si perdono, ma è possibile:

 

  • monetizzarle se eccedono il periodo legale previsto (4 settimane) o si ha un contratto a tempo determinato in scadenza;
  • avere un’indennità sostitutiva in caso di licenziamento o dimissioni.

 

E le ferie non godute se si è in cassa integrazione?

I dipendenti non possono rinunciare alle ferie per ottenere un’indennità sostitutiva. L’unica situazione in cui lavoratrici e lavoratori perdono il diritto al godimento delle ferie annuali e non ottengono il pagamento del corrispettivo per il periodo residuo una volta cessato il rapporto di lavoro, avviene se il datore di lavoro dimostra che il dipendente ha rinunciato alle ferie previste “deliberatamente e con piena consapevolezza”, come ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause C-619/16 e C-684/16. In caso di dimissioni, invece, l’indennità spetta sempre, anche quando il rapporto di lavoro viene meno per decisione del lavoratore.

Discorso diverso per i lavoratori che stanno per entrare in cassa integrazione e hanno un periodo di ferie maturate ma non godute. La legge contempla la possibilità di rinviare due settimane di ferie maturate ai 18 mesi successivi la conclusione dell’anno di maturazione e di sospendere il calcolo dei pagamenti dei contributi relativi alle ferie non godute e riprenderlo quando il dipendente rientrerà all’attività ordinaria.

 

AUTORE

Alessandro Zoppo

Alessandro Zoppo

Ascolta musica e guarda cinema da quando aveva 6 anni. Orgogliosamente sannita ma romano d'adozione, Alessandro scrive per siti web e riviste occupandosi di cultura, economia, finanza, politica e sport. Impegnato anche in festival e rassegne di cinema, Alessandro è tra gli autori di Borsa&Finanza da aprile 2022 dove si occupa prevalentemente di temi legati alla finanza personale, al Fintech e alla tecnologia.

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