NFT: tutto quello che c'è da sapere su fiscalità e diritto d'autore

NFT: tutto quello che c’è da sapere su fiscalità e diritto d’autore

NFT: tutto quello che c'è da sapere su fiscalità e diritto d'autore

Il mercato degli NFT semina numerose domande e pone interrogativi finora inesplorati su diverse questioni amministrative e legali, specie quando si tratta di fiscalità e proprietà intellettuale. Le opere d’arte sotto forma di Non Fungible Token, ovvero di oggetti digitali unici e indistinguibili collegati ad un medium che possono essere venduti, comprati e scambiati su una blockchain, “navigano” in uno spazio extra-territoriale che risponde ad una regolamentazione soltanto in parte richiamabile alle fattispecie tradizionali. Tra gli aspetti gestionali e giuridici più controversi degli NFT, spicca innanzitutto la posizione fiscale e la differenza dalla fiscalità delle criptovalute.

 

NFT e fisco

L’acquisto di un NFT in quanto tale non origina un reddito. Di conseguenza, la fiscalità varia in base all’attività del soggetto coinvolto nella compravendita e alla frequenza di questo tipo di operazioni. La compravendita è di due tipi: professionale e occasionale. La compravendita professionale è quella che mettono in atto un artista che esercita la professione e vende NFT e un mercante d’arte che compra un’opera con l’obiettivo di rivenderla. In questa circostanza, si tratta di un’attività commerciale professionale a tutti gli effetti, svolta in maniera abituale e continuativa.

Quest’attività genera redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Dunque per esercitarla è necessario munirsi di Partita IVA e fare riferimento al codice Ateco 47.91.10, quello relativo al “commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet”. Inoltre, occorre segnalare l’inizio dell’attività con una SCIA (la Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al comune competente, procedere con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di riferimento e alla Gestione Artigiani o Commercianti dell’INPS. L’artista e il mercante di NFT sono quindi soggetti al reddito d’impresa, al quale va applicata l’IVA, e all’obbligo di pagare contributi fissi trimestrali indipendentemente dalle vendite, a meno che il contribuente non ricorra al Regime forfettario.

Differente è il caso dell’investitore speculativo, ovvero il compratore occasionale che “fiuta” gli affari e compie operazioni di compravendita saltuarie, a seconda dell’occasione appunto. Con la compravendita occasionale, non viene prodotto un reddito d’impresa e la tassazione è quella dei redditi diversi, regolati dall’articolo 67 del TUIR. Con il reddito diverso, la tassazione sulle eventuali plusvalenze si iscrive nel quadro RL della dichiarazione dei redditi, ma senza applicare la tassazione del 26% dei titoli mobiliari bensì la tassazione marginale. Pertanto la plusvalenza si somma agli altri redditi e si applicano le aliquote crescenti IRPEF.

Quanto al collezionista privato, ossia chi compra opere d’arte per piacere e passione personale e semplicemente per arricchire la propria collezione, i redditi di questo operatore non sono ritenuti imponibili. Chi acquista un NFT per la propria collezione privata non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale, le sue plusvalenze sono esenti da imposta.

 

NFT e diritti d’autore

Non è da sottovalutare nel mondo dell’arte digitale, caratterizzata fino ad oggi dalla riproducibilità senza limiti e dall’impatto praticamente nullo che la moltiplicazione delle copie ha sul valore artistico ed economico dell’opera, l’importanza del diritto d’autore e del diritto di seguito. Il diritto d’autore è attribuito in modo automatico all’artista e passa ai suoi eredi fino a 70 anni dalla morte. Per diritto di seguito si intende invece il diritto dell’autore di essere pagato dopo la prima vendita dell’opera da parte del venditore in operazioni superiori ai 3.000 euro. L’artista deve essere sempre partecipe dell’eventuale incremento di valore della sua opera e percepire una percentuale degli introiti fissata dalla legge. Nello specifico degli NFT, il diritto di seguito è a carico del venditore.

Sia il diritto d’autore che il diritto di seguito si differenziano dai diritti di utilizzo economico dell’opera. Come noto, un NFT non è l’opera in sé: è piuttosto una “firma digitale”, una stringa di dati che rimanda ad essa. L’NFT corrisponde a un diritto di proprietà e di autenticità, non all’opera d’arte cui è associato: quando un compratore acquista il token, l’opera può continuare a circolare sul web ma soltanto il soggetto che l’ha acquistato possiede i diritti di proprietà su di esso, i metadati associati a quel bene. Completamente diverso (e più raro) è il caso in cui l’artista che vende la sua opera cede anche il copyright e si offre di trasformare l’NFT in un trasferimento effettivo della proprietà intellettuale dell’originale.

Nella compravendita degli NFT è perciò fondamentale tenere conto di tutte le prerogative legate al copyright (l’uso esclusivo che l’autore può fare della sua opera, la rivendicazione della paternità, i vincoli di pubblicazione, il veto su una modificazione, il tipo di utilizzo e la ricezione dei relativi compensi) ed eventualmente formalizzarne dei limiti. La normativa italiana completa sul diritto d’autore è disponibile qui dal sito della SIAE.

Con il diritto di seguito, come specificato, l’autore dell’opera può essere retribuito per la rivendita. È la SIAE ad incassare il diritto di seguito per conto degli artisti, anche per quelli che non sono iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori. Le aliquote sono decrescenti, dal 4% per operazioni tra i 3.000 e i 50.000 euro allo 0,25% per vendite il cui prezzo supera i 500.000 euro. Il diritto d’autore, riepilogando, si tassa in due modi:

 

  • se reddito da lavoro autonomo, 25% di spese forfettarie: se in regime forfettario, si considera il 25% a titolo di deduzione forfettaria delle spese;
  • se reddito diverso, aliquote crescenti IRPEF: se il diritto è acquistato a titolo oneroso, il costo si abbatte del 25%; se a titolo gratuito, si applica la tassazione sul valore integrale.

 

Gli NFT di Quentin Tarantino
La causa di Miramax a Tarantino è importante per l’intreccio NFT e diritto d’autore

 

In merito alla presunta violazione del copyright, è emblematico quanto accaduto tra Quentin Tarantino e Miramax. La società di produzione e distribuzione di Pulp Fiction ha fatto causa al regista per aver messo all’asta sette NFT con contenuti esclusivi del suo film. L’azione legale è per inadempimento contrattuale, concorrenza sleale, violazione del diritto d’autore e del segno distintivo: i fratelli Bob e Harvey Weinstein (i due titolari della casa cinematografica statunitense) sostengono di possedere i diritti di tutto ciò che riguarda il cult movie del 1994. Ma al tempo della stipulazione del contratto tra Tarantino e Miramax, gli NFT non esistevano ancora. Sarà interessante sapere come si evolverà la vicenda e cosa deciderà il giudice competente in merito.

Particolarmente pericoloso, infine, è il fenomeno della tokenizzazione di un’opera non autorizzata dall’autore. Su OpenSea, il marketplace di compravendita di NFT più grande e diffuso al mondo, il bot @tokenizedtweets ha messo in vendita il token di un artwork dell’artista digitale russa Weird Undead senza il suo consenso. Ancora peggio è andata al Rijksmuseum di Amsterdam: due dei dipinti più famosi del museo olandese, la Ronda di notte di Rembrandt e la Donna in azzurro che legge una lettera di Vermeer, sono stati tokenizzati senza autorizzazione e commercializzati sul web dal GAM. Non solo: il Global Art Museum ha messo insieme nella stessa collezione digitale opere dell’Art Institute of Chicago, dei Birmingham Museums e del Cleveland Museum of Art. Il magazine Museum Next ha definito l’operazione “un furto d’arte NFT”.

 

AUTORE

Alessandro Zoppo

Alessandro Zoppo

Ascolta musica e guarda cinema da quando aveva 6 anni. Orgogliosamente sannita ma romano d'adozione, Alessandro scrive per siti web e riviste occupandosi di cultura, economia, finanza, politica e sport. Impegnato anche in festival e rassegne di cinema, Alessandro è tra gli autori di Borsa&Finanza da aprile 2022 dove si occupa prevalentemente di temi legati alla finanza personale, al Fintech e alla tecnologia.

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