Il pignoramento della pensione è un’azione esecutiva che consente al creditore di trattenere una parte dell’assegno previdenziale mensile per recuperare un credito. Anche se la normativa prevede limiti stringenti per garantire al pensionato un reddito minimo, l’effetto sulla disponibilità economica può essere rilevante, soprattutto in caso di trattenute multiple. Il problema si fa più complesso quando il pignoramento è doppio: due procedure, attivate da crediti diversi, che incidono contemporaneamente sullo stesso trattamento previdenziale.
Ma qual è la parte effettivamente pignorabile della pensione? Quali regole disciplinano i casi di doppio pignoramento? E come ci si può difendere se le somme trattenute superano i limiti?
In questo articolo:
- Calcolo della quota pignorabile e minimo vitale 2025
- Quando è legittimo il doppio pignoramento della pensione e limiti
- Pignoramento pensione su conto corrente: soglie di protezione e regole
- Come contestare il pignoramento per importo superiore ai limiti
Calcolo della quota pignorabile e minimo vitale 2025
Il primo elemento da considerare è il cosiddetto “minimo vitale”, cioè la quota di pensione che non può essere in alcun modo pignorata. La legge la individua nel doppio dell’assegno sociale, aggiornato ogni anno. Per il 2025, con assegno sociale di 538,68 euro, il minimo vitale è fissato a 1.077,36 euro. Se la pensione è pari o inferiore a questa cifra, il pignoramento non è possibile. Quando l’importo supera il minimo vitale, la trattenuta si calcola sull’eccedenza e non può superare un quinto.
Esempio: con una pensione mensile di 1.800 euro, l’eccedenza rispetto al minimo vitale è di 722,64 euro. Un quinto di questa somma è 144,53 euro: questa è la quota massima pignorabile in caso di un solo prelievo.
Per i pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate i limiti sono più severi:
- fino a 2.500 euro di pensione: massimo un decimo dell’eccedenza;
- tra 2.500 e 5.000 euro: massimo un settimo;
- oltre 5.000 euro: massimo un quinto.
Quando è legittimo il doppio pignoramento della pensione e limiti
Il doppio pignoramento della pensione è ammesso solo se i debiti hanno natura diversa. In questa ipotesi la percentuale complessiva può salire fino a due quinti dell’eccedenza, cioè il 40%. Riprendendo l’esempio della pensione di 1.800 euro, con un’eccedenza di 722,64 euro, la trattenuta complessiva in caso di due pignoramenti differenti può arrivare a 289,06 euro mensili.
Se invece i debiti appartengono alla stessa tipologia, la soglia resta ferma a un quinto complessivo e i creditori si posizionano in ordine cronologico, attendendo che il primo venga soddisfatto. Il rispetto di queste regole garantisce che la parte di reddito destinata alla sopravvivenza non sia intaccata e che le procedure non degenerino in prelievi eccessivi.
Pignoramento pensione su conto corrente: soglie di protezione e regole
Quando la pensione viene pignorata direttamente sul conto corrente, le tutele sono diverse. La legge stabilisce che debba essere lasciata libera una somma pari al triplo dell’assegno sociale, indipendentemente dal saldo totale.
Per il 2025, la soglia protetta è di 1.616,04 euro. Solo le somme eccedenti possono essere oggetto di pignoramento e, anche in questo caso valgono le percentuali massime previste in base al tipo di credito e all’eventuale presenza di più procedimenti.
Tale “protezione” mira a evitare che il pensionato resti senza liquidità immediata per far fronte alle spese quotidiane, pur garantendo al creditore il recupero del debito nei limiti di legge.
Come contestare il pignoramento per importo superiore ai limiti
Verificare la legittimità di un pignoramento richiede attenzione. Bisogna:
- Calcolare l’eccedenza rispetto al minimo vitale;
- Applicare la percentuale corretta (un quinto o due quinti se i crediti sono diversi);
- Controllare eventuali pignoramenti sul conto corrente, tenendo conto della soglia di 1.616,04 euro.
Se le trattenute superano i limiti, è possibile presentare ricorso al tribunale competente per ottenere la riduzione del pignoramento nella misura consentita. Il giudice, verificati i calcoli, può annullare la parte eccedente e ripristinare l’importo minimo previsto dalla legge.









