Il rimborso spese dell’INAIL per l’acquisto di farmaci e i viaggi e il soggiorno per le cure dovute ad un infortunio sul lavoro è un capitolo importante per tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono stati vittime di un incidente o di una malattia professionale. Vediamo in questa guida come funziona il meccanismo dei risarcimenti e di quali altri rimborsi INAIL è possibile usufruire in situazioni del genere.
Come funziona il rimborso spese INAIL per farmaci e viaggi per cure
Lavoratori e lavoratrici che hanno avuto un infortunio sul lavoro o sono affetti da una malattia contratta nell’esercizio e a causa della professione, hanno diritto al rimborso dell’INAIL per l’acquisto di farmaci e per le spese sostenute per viaggi e soggiorni curativi. I farmaci e i soggiorni in questione devono obbligatoriamente essere connessi alla patologia causata dall’incidente e devono servire al benessere psico-fisico e al reinserimento socio-lavorativo della persona.
I medicinali ammessi al rimborso sono quelli che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) include nella fascia C, ovvero non rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e a carico totale del paziente, con o senza obbligo di prescrizione medica. La lista completa di questi farmaci è disponibile sul sito ufficiale dell’AIFA. Nello specifico, le medicine individuate sono quelle utilizzate in:
- chirurgia;
- dermatologia;
- neurologia;
- oculistica;
- ortopedia;
- psichiatria.
L’INAIL specifica che rimborsa le spese per questi farmaci “sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzati, anche se non indennizzabili, e oltre i termini revisionali”. Il termine di prescrizione per il diritto al rimborso è di 10 anni, a decorrere dal giorno della data riportata sullo scontrino relativo all’acquisto del medicinale.
Nel caso delle spese di viaggio e soggiorno per le cure, è obbligatoria l’autorizzazione del medico dell’INAIL. Questo rimborso è sfruttabile esclusivamente durante il periodo di inabilità temporanea assoluta dal lavoro e ripaga sia l’infortunato che l’eventuale accompagnatore per i viaggi di andata e ritorno e l’alloggio negli alberghi convenzionati.
Per i fanghi e le cure termali, bisogna essere affetti da patologie specifiche:
- dell’apparato gastroenterico (dispepsia gastroenterica e biliare, sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi);
- dell’apparato urinario (calcolosi e recidive);
- dermatologiche (psoriasi, eczema, dermatite atopica e seborroica ricorrente);
- ginecologiche (sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva, leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche);
- otorinolaringoiatriche (rinopatia vasomotoria, faringolaringiti, sinusiti, stenosi, otiti);
- respiratorie (bronchiti, rinosinusitiche-bronchiali croniche);
- reumatiche (osteoartrosi, reumatismi extra articolari);
- vascolari (postumi di flebopatie di tipo cronico).
Possono usufruire dell’indennizzo per i viaggi di cura due categorie di lavoratori e lavoratrici:
- chi ha subìto un infortunio sul lavoro o ha una malattia professionale;
- chi ha una pensione per cui non è scaduto l’ultimo termine di revisione, mentre non c’è un limite di tempo per i silicotici o gli asbestotici.
La durata massima del soggiorno è di 15 giorni (12 di cure più 3 di viaggio) per il trattamento termale (a carico del SSN) e di 20 giorni per il soggiorno climatico, ovvero i viaggi al lago, al mare o in montagna per chi necessita di cure in determinati ambienti naturali. È previsto anche il pagamento dell’indennità per l’inabilità temporanea assoluta e dell’integrazione della rendita diretta per l’invalido.
Come ottenere il rimborso
Il rimborso delle spese sostenute per i medicinali si ottiene compilando e sottoscrivendo un modulo disponibile sul sito dell’INAIL. A questo documento l’assicurato deve allegare le fotocopie delle prescrizioni mediche intestate a suo nome e degli scontrini fiscali che attestano l’acquisto, con l’indicazione specifica del codice fiscale. Nel caso dei viaggi di cura, la domanda va inoltrata su richiesta del medico curante.
In entrambi i casi, la domanda di rimborso può essere presentata:
- di persona presso lo sportello INAIL della sede territoriale competente;
- con la posta ordinaria inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno;
- via PEC;
- tramite patronato.
L’INAIL verifica i presupposti amministrativi e sanitari della richiesta e ne comunica l’esito all’infortunato via PEC o posta ordinaria. In caso positivo, il rimborso viene pagato con un accredito su:
- conto corrente bancario o postale;
- libretto di deposito nominativo bancario o postale;
- carta prepagata con IBAN.
Altrimenti, è previsto l’assegno circolare non trasferibile intestato all’assistito, il vaglia postale (per i viaggi di cura) o il pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale, ma soltanto per gli importi inferiori a 1.000 euro.