Rimborso spese INAIL farmaci e viaggi per cure: come funziona - Borsa&Finanza

Rimborso spese INAIL farmaci e viaggi per cure: come funziona

Un medico illustra un esame a una pazienze vittima di infortunio sul lavoro

Il rimborso spese dell’INAIL per l’acquisto di farmaci e i viaggi e il soggiorno per le cure dovute ad un infortunio sul lavoro è un capitolo importante per tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono stati vittime di un incidente o di una malattia professionale. Vediamo in questa guida come funziona il meccanismo dei risarcimenti e di quali altri rimborsi INAIL è possibile usufruire in situazioni del genere.

 

Come funziona il rimborso spese INAIL per farmaci e viaggi per cure

Lavoratori e lavoratrici che hanno avuto un infortunio sul lavoro o sono affetti da una malattia contratta nell’esercizio e a causa della professione, hanno diritto al rimborso dell’INAIL per l’acquisto di farmaci e per le spese sostenute per viaggi e soggiorni curativi. I farmaci e i soggiorni in questione devono obbligatoriamente essere connessi alla patologia causata dall’incidente e devono servire al benessere psico-fisico e al reinserimento socio-lavorativo della persona.

I medicinali ammessi al rimborso sono quelli che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) include nella fascia C, ovvero non rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e a carico totale del paziente, con o senza obbligo di prescrizione medica. La lista completa di questi farmaci è disponibile sul sito ufficiale dell’AIFA. Nello specifico, le medicine individuate sono quelle utilizzate in:

 

  • chirurgia;
  • dermatologia;
  • neurologia;
  • oculistica;
  • ortopedia;
  • psichiatria.

 

L’INAIL specifica che rimborsa le spese per questi farmaci “sia durante il periodo di inabilità temporanea assoluta sia in presenza di postumi stabilizzati, anche se non indennizzabili, e oltre i termini revisionali”. Il termine di prescrizione per il diritto al rimborso è di 10 anni, a decorrere dal giorno della data riportata sullo scontrino relativo all’acquisto del medicinale.

Nel caso delle spese di viaggio e soggiorno per le cure, è obbligatoria l’autorizzazione del medico dell’INAIL. Questo rimborso è sfruttabile esclusivamente durante il periodo di inabilità temporanea assoluta dal lavoro e ripaga sia l’infortunato che l’eventuale accompagnatore per i viaggi di andata e ritorno e l’alloggio negli alberghi convenzionati.

Per i fanghi e le cure termali, bisogna essere affetti da patologie specifiche:

 

  • dell’apparato gastroenterico (dispepsia gastroenterica e biliare, sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi);
  • dell’apparato urinario (calcolosi e recidive);
  • dermatologiche (psoriasi, eczema, dermatite atopica e seborroica ricorrente);
  • ginecologiche (sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva, leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche);
  • otorinolaringoiatriche (rinopatia vasomotoria, faringolaringiti, sinusiti, stenosi, otiti);
  • respiratorie (bronchiti, rinosinusitiche-bronchiali croniche);
  • reumatiche (osteoartrosi, reumatismi extra articolari);
  • vascolari (postumi di flebopatie di tipo cronico).

 

Possono usufruire dell’indennizzo per i viaggi di cura due categorie di lavoratori e lavoratrici:

  • chi ha subìto un infortunio sul lavoro o ha una malattia professionale;
  • chi ha una pensione per cui non è scaduto l’ultimo termine di revisione, mentre non c’è un limite di tempo per i silicotici o gli asbestotici.

 

La durata massima del soggiorno è di 15 giorni (12 di cure più 3 di viaggio) per il trattamento termale (a carico del SSN) e di 20 giorni per il soggiorno climatico, ovvero i viaggi al lago, al mare o in montagna per chi necessita di cure in determinati ambienti naturali. È previsto anche il pagamento dell’indennità per l’inabilità temporanea assoluta e dell’integrazione della rendita diretta per l’invalido.

 

Come ottenere il rimborso

Il rimborso delle spese sostenute per i medicinali si ottiene compilando e sottoscrivendo un modulo disponibile sul sito dell’INAIL. A questo documento l’assicurato deve allegare le fotocopie delle prescrizioni mediche intestate a suo nome e degli scontrini fiscali che attestano l’acquisto, con l’indicazione specifica del codice fiscale. Nel caso dei viaggi di cura, la domanda va inoltrata su richiesta del medico curante.

In entrambi i casi, la domanda di rimborso può essere presentata:

 

  • di persona presso lo sportello INAIL della sede territoriale competente;
  • con la posta ordinaria inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • via PEC;
  • tramite patronato.

 

L’INAIL verifica i presupposti amministrativi e sanitari della richiesta e ne comunica l’esito all’infortunato via PEC o posta ordinaria. In caso positivo, il rimborso viene pagato con un accredito su:

 

  • conto corrente bancario o postale;
  • libretto di deposito nominativo bancario o postale;
  • carta prepagata con IBAN.

 

Altrimenti, è previsto l’assegno circolare non trasferibile intestato all’assistito, il vaglia postale (per i viaggi di cura) o il pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale, ma soltanto per gli importi inferiori a 1.000 euro.

AUTORE

Alessandro Zoppo

Alessandro Zoppo

Ascolta musica e guarda cinema da quando aveva 6 anni. Orgogliosamente sannita ma romano d'adozione, Alessandro scrive per siti web e riviste occupandosi di cultura, economia, finanza, politica e sport. Impegnato anche in festival e rassegne di cinema, Alessandro è tra gli autori di Borsa&Finanza da aprile 2022 dove si occupa prevalentemente di temi legati alla finanza personale, al Fintech e alla tecnologia.

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