Quella del rimborso tasse è una questione che tocca da vicino migliaia di pensionati italiani residenti all’estero, spesso ignari della possibilità di recuperare quanto indebitamente versato al Fisco italiano. Chi si è trasferito in un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni può, infatti, avere diritto alla detassazione delle pensioni e alla restituzione delle imposte trattenute.
Il nodo è interpretare correttamente le convenzioni internazionali e orientarsi tra la normativa italiana e quella del Paese di residenza. Il tema, però, è tutt’altro che secondario, poiché una gestione fiscale errata può tradursi in una doppia imposizione e in migliaia di euro versati senza motivo.
Ma quando è possibile ottenere il rimborso Inps delle tasse pagate in Italia su pensioni estere? Quali documenti servono? E quali sono le tempistiche da rispettare per non perdere il diritto?
In questo articolo:
- Il caso
- Quando e come i pensionati possono richiedere il rimborso tasse all’Inps
- I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il caso
Come spesso accade, l’occasione per approfondire il tema arriva da un caso concreto. Protagonista è un ex lavoratore dipendente del settore privato, trasferitosi in Spagna nel 2016 e iscritto all’Aire. Dopo aver ottenuto la residenza fiscale spagnola, ha richiesto all’Inps la detassazione della pensione, sulla base della convenzione tra Italia e Spagna contro la doppia imposizione. Nonostante la procedura seguita correttamente, non ha ricevuto alcun rimborso.
Il pensionato si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per chiarire due dubbi:
- È necessario presentare comunque la dichiarazione dei redditi in Italia?
- Come si possono recuperare le imposte trattenute?
Quando e come i pensionati possono chiedere il rimborso tasse all’Inps
La risposta arriva con interpello n. 246/2019, nel quale l’Agenzia chiarisce che anche i non residenti devono presentare il modello Redditi se percepiscono redditi di fonte italiana. In questo contesto rientrano le pensioni erogate dall’Inps, considerato ente pagatore residente in Italia.
Il diritto al rimborso delle tasse trattenute esiste, ma non è automatico. Secondo l’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, è necessario presentare un’apposita istanza al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, entro 48 mesi dal versamento dell’imposta. Le modalità operative sono regolate dal provvedimento del 10 luglio 2013.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel fornire risposta al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha delineato un quadro normativo che mette ordine tra i diritti dei pensionati all’estero e gli obblighi dei sostituti d’imposta.
Un punto che merita particolare attenzione è la responsabilità dell’Inps. L’ente previdenziale può applicare esenzioni o aliquote convenzionali agevolate solo dopo aver ricevuto idonea documentazione che certifichi il diritto del pensionato alla detassazione. La convenzione, quindi, non è sufficiente di per sé: è il pensionato a dover attivare l’iter.
Il documento ribadisce che, secondo l’attuale normativa italiana, le pensioni pagate da enti residenti in Italia a soggetti fiscalmente non residenti sono in linea di principio tassabili in Italia (articolo 23 del Tuir). Ma questo principio viene superato in presenza di trattati bilaterali per evitare la doppia imposizione.
Nel caso della convenzione tra Italia e Spagna, l’articolo 18 stabilisce che le pensioni private percepite da un residente in Spagna devono essere tassate esclusivamente nel Paese di residenza. Nessun dubbio, quindi, per l’Agenzia: il pensionato ha diritto alla detassazione e può richiedere il rimborso delle somme trattenute in Italia.
L’intervento dell’Agenzia chiarisce un altro punto importante. La detassazione non è automatica né retroattiva senza domanda. Solo presentando un’istanza documentata all’ente previdenziale e, in caso di mancata azione, direttamente all’Agenzia delle Entrate, si può attivare il rimborso.









