La Tari, tassa sui rifiuti urbani introdotta con la legge di stabilità del 2013, continua a generare dubbi interpretativi quando si parla di luoghi di culto. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 15 settembre 2025, ha chiarito che non esiste alcuna disposizione normativa che preveda un’esenzione automatica per chiese, moschee, sinagoghe o altri spazi religiosi. La disciplina, dunque, rimette ai comuni il compito di valutare se e come modulare riduzioni ed eventuali agevolazioni.
Allora la domanda sorge spontanea: perché i luoghi di culto devono pagare la Tari? Quali riduzioni ed esenzioni sono previste dalla legge? E in che modo i comuni possono intervenire per rendere più equa l’applicazione del tributo?
In questo articolo:
- Tari e luoghi di culto: cosa dice la legge sulle riduzioni ed esenzioni
- Tari e giurisprudenza: la Cassazione ribadisce il principio “chi inquina paga”
- Come i comuni possono modulare le tariffe per chiese e spazi religiosi
Tari e luoghi di culto: cosa dice la legge sulle riduzioni ed esenzioni
Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 1, comma 659, della legge 147 del 2013. Qui si stabilisce che il comune, con proprio regolamento, può introdurre riduzioni tariffarie in una serie di casi specifici. Si tratta di:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni a uso stagionale o saltuario;
- locali e aree non domestiche a utilizzo limitato o discontinuo;
- immobili di residenti all’estero per più di sei mesi l’anno;
- fabbricati rurali a uso abitativo;
- attività finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, con riduzioni proporzionate alla quantità non prodotta.
Come si nota, nell’elenco non figurano i luoghi di culto. Questo significa che chiese e spazi religiosi vengono considerati, in via generale, al pari di altre utenze non domestiche.
C’è però un ulteriore passaggio rilevante. Il comma 660 della stessa norma consente ai comuni di deliberare riduzioni ed esenzioni aggiuntive, purché la relativa copertura finanziaria sia garantita tramite risorse della fiscalità generale. In sostanza, il comune può intervenire a favore dei luoghi di culto, ma solo assumendosi direttamente l’onere economico dell’agevolazione.
Tari e giurisprudenza: la Cassazione ribadisce il principio “chi inquina paga”
La Risoluzione MEF del 15 settembre 2025 richiama espressamente il principio europeo del “chi inquina paga”. Il tributo, infatti, non ha natura patrimoniale ma è collegato all’effettiva produzione di rifiuti urbani.
La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che i luoghi di culto non sono automaticamente esclusi dalla Tari. Tuttavia, ha anche precisato che un comune può legittimamente concedere riduzioni o esenzioni se dimostra che l’immobile, per la sua destinazione, non produce rifiuti in misura significativa. È necessario, però, un accertamento concreto: non basta la classificazione catastale, occorre verificare che lo spazio sia effettivamente destinato e utilizzato per funzioni religiose.
Da qui discende un punto essenziale: non è la natura di edificio religioso a giustificare un’esenzione, ma il suo uso effettivo. Se una chiesa viene utilizzata solo in alcune occasioni e produce una quantità minima di rifiuti, il comune può decidere di applicare un coefficiente ridotto. Al contrario, se un oratorio ospita attività quotidiane con elevata affluenza, l’ente locale può ritenere proporzionato l’assoggettamento pieno alla Tari.
Come i comuni possono modulare le tariffe per chiese e spazi religiosi
Il ruolo dei comuni è, dunque, prioritario. La normativa consente loro di calibrare le tariffe sulla base delle caratteristiche del territorio e delle diverse categorie di immobili. Tuttavia, la discrezionalità non è illimitata.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che ogni decisione deve rispettare il principio di proporzionalità. Ciò significa che le tariffe applicate devono essere ragionevoli e coerenti con la quantità di rifiuti potenzialmente generata. Applicare coefficienti troppo elevati ai luoghi di culto, assimilando una chiesa a un’attività commerciale, rischia di essere considerato illegittimo.
Non a caso, l’allegato al D.P.R. 158 del 1999 include espressamente i luoghi di culto tra le categorie di utenze non domestiche. All’interno delle tabelle, i coefficienti possono variare e i comuni hanno facoltà di ridurli fino al 50% rispetto ai valori minimi o massimi. Tale flessibilità consente agli enti locali di riconoscere la specificità degli spazi religiosi senza compromettere la sostenibilità economica del servizio.









