In questo articolo abbiamo visto quando e quanto si può chiedere l’anticipo del TFR, adesso analizziamo tutto quello che c’è da sapere su come ottenere la fatidica anticipazione sulla liquidazione. L’anticipo sul trattamento di fine rapporto, infatti, non è sempre garantito dal datore di lavoro: si riscuote soltanto con almeno otto anni consecutivi di lavoro presso l’azienda o l’ente, un tetto massimo e una giusta motivazione. Ma come fare per averlo?
TFR: come ottenere l’anticipo
La richiesta di anticipo del TFR deve essere anticipata verbalmente e poi presentata in forma scritta al datore di lavoro tramite un modulo standard. Non esiste un documento specifico: online se ne trovano molti, specie sui siti degli studi di consulenza del lavoro. L’importante è formalizzare la richiesta specificando i dati personali, il rispetto della percentuale massima consentita dalla legge, l’importo richiesto (e dove versarlo) e la percentuale del fondo, la motivazione e il numero di anni di lavoro accumulati. Un fac-simile della domanda di anticipo della buonuscita mediante finanziamento è disponibile sul portale Lavoro pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Bisogna sempre tenere a mente che l’anticipazione sul TFR maturato si può chiedere una volta sola nell’arco del rapporto lavorativo, nel limite massimo del 70% della quota accumulata (per i dipendenti privati), con un’anzianità di servizio di almeno otto anni continuativi e per una giusta motivazione. Tra queste rientrano l’acquisto della prima casa (anche per i figli, o per i lavori di ristrutturazione), le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, le spese da sostenere durante i periodi di astensione facoltativa dal lavoro per congedo parentale, le spese per congedi di formazione extra-aziendale o per la formazione continua.
Non esistono ragioni per cui il datore di lavoro possa negare la concessione, ma esiste un limite: l’anticipo della liquidazione è concesso ad un massimo del 10% del personale ogni anno o, in alternativa, al 4% della forza lavoro complessiva. Se il 10% di colleghi o colleghe del lavoratore o della lavoratrice hanno già presentato richiesta di anticipazione nell’anno in corso, si dovrà attendere l’anno successivo.
I documenti da presentare per l’anticipo del TFR
La domanda di anticipo della liquidazione va consegnata a mano o tramite raccomandata A/R al datore di lavoro, il quale, in caso di accettazione, la controfirma e fornisce una liberatoria al dipendente. Alla domanda, però, va allegata una documentazione che dimostra la giusta motivazione per cui è stata avanzata la richiesta. Per l’acquisto della prima casa, vanno presentati:
- il contratto preliminare di vendita o l’atto notarile che testimonia il passaggio di proprietà;
- un documento ufficiale che attesta di non aver già sottoposto il TFR a vincoli;
- il certificato di residenza presso l’immobile acquistato, se già ottenuto;
- la dichiarazione dei redditi per verificare che non ci siano altre case intestate.
Nel caso in cui l’anticipazione del TFR serva per la ristrutturazione della casa, il risanamento conservativo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, è necessario allegare alla domanda di richiesta:
- la concessione edilizia;
- la copia delle fatture per l’impresa edile e l’acquisto del materiale per i lavori.
La seconda giusta motivazione per ottenere l’anticipo della buonuscita sono le spese sanitarie (per sé, il coniuge o i figli) per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In questa circostanza, il lavoratore o la lavoratrice deve accompagnare la domanda con la documentazione medica che giustifica le esigenze sanitarie:
- il documento della struttura pubblica competente: ASL, medico di base, istituti o cliniche convenzionate con il SSN;
- la copia delle fatture o ricevute fiscali relative agli oneri effettivamente sostenuti e ai requisiti richiesti;
- lo stato di famiglia o un certificato equivalente rilasciato dal comune di residenza, se l’anticipo è richiesto per il coniuge o per i figli.
Il terzo giusto motivo per avere l’anticipo del trattamento di fine rapporto è legato alle spese da sostenere durante i periodi di assenza facoltativa dal lavoro per congedo parentale. A causa della ridotta o mancata retribuzione, infatti, la lavoratrice o il lavoratore devono sostenere spese extra durante il periodo di maternità o paternità. L’anticipazione può anche essere chiesta per la malattia del bambino. In caso di congedo, la documentazione da allegare è:
- la data di inizio del congedo;
- i dati di nascita del figlio nato, adottato o avuto in affidamento;
- il certificato di nascita, di adozione o di affidamento.
Quarta e ultima giusta motivazione per l’anticipo del TFR, introdotta come il congedo parentale dalla Legge n. 53 dell’8 marzo 2000, è per i progetti di formazione e le iniziative di formazione continua, anche a livello aziendale. Lavoratrici e lavoratori che hanno presentato domanda di congedo per la formazione, successivamente accolta dal datore di lavoro, devono allegare alla domanda di anticipazione:
- il documento d’iscrizione alla scuola e ai corsi universitari di diploma o di laurea o ai corsi di formazione;
- la dichiarazione di frequenza della scuola o l’attestato di partecipazione all’attività formativa;
- la copia delle ricevute dei versamenti per gli oneri sostenuti o da sostenere per la partecipazione ai corsi.
In questi casi, l’anticipo deve essere corrisposto insieme alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Non bisogna dimenticare, infine, che l’anticipo sulla liquidazione può essere richiesto anche senza motivazione, per esigenze personali che il lavoratore o la lavoratrice non vuole specificare: in tal caso, sempre rispettando il requisito minimo degli otto anni di anzianità contributiva, l’importo massimo è il 30% (e non il 70) del fondo accumulato.