I gestori di affitti brevi tra poco più di due mesi si troveranno a dover fare i conti con l’applicazione delle norme in materia di sicurezza dettate dall’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. La data da segnare sul calendario è quella del 2 novembre 2024, quando per gli immobili concessi in locazione, anche per un periodo inferiore a 30 giorni e per scopi turistici, scatta l’obbligo di installazione di rilevatori di gas a monossido di carbonio e di estintori.
La conferma è stata data sul sito del Ministero del Turismo, tramite pubblicazione dell’Avviso sull’apertura della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili oggetto di “affitti brevi” o per scopi turistici e dell’attivazione della piattaforma online per l’assegnazione del codice CIN, approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 settembre 2024.
Ma cosa prevedono le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Decreto Legge 145/2023 e cosa devono fare i locatori per non incorrere in pesanti sanzioni?
Affitti brevi, quali obblighi scattano dal 2 novembre 2024
A partire dal 2 novembre 2024 (data di scadenza dei 60 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’avviso in G.U. per mettersi in regola), i gestori di affitti brevi sono obbligati ad adempiere alle disposizioni contenute nel decreto 145/2023. Stando alla normativa, tutti gli immobili destinati ad affitti brevi, compresi quelli ad uso imprenditoriale o occasionale, devono soddisfare alcune condizioni strettamente connesse alla sicurezza dei locali.
Ma di quali obblighi stiamo parlando?
Le unità abitative oggetto di affitti brevi o a scopi turistici dovranno obbligatoriamente detenere dei dispositivi utili alla rilevazione di gas e monossido di carbonio, con annesso sensore di allarme per la segnalazione di eventuali fughe, più degli estintori portatili, variabili nel numero, (almeno uno per piano o uno ogni 200 metri quadri di pavimento o frazione), da installare in aree ben visibili dei locali.
La questione cambia leggermente per gli immobili pur sempre destinati ad affitti brevi, ma ad uso imprenditoriale i quali, oltre al possesso dei dispositivi sopra descritti, devono rispettare i requisiti di sicurezza fissati dalla normativa statale e/o regionale.
Le nuove regole in materia di sicurezza non si applicano, invece, ai locatori di immobili non dotati di impianti a gas, in quanto l’assenza di questi sistemi fa venire meno il pericolo associato ad eventuali perdite.
Ovviamente, il mancato rispetto di questi obblighi espone il locatario a pesanti multe da parte della polizia locale incaricata dell’accertamento delle infrazioni: si va da un minimo di 600 euro ad un massimo di 6.000 euro.
Affitti brevi, caratteristiche degli estintori portatili: capacità, dove posizionarli, manutenzione
Gli obblighi dettati sugli affitti brevi, non si esauriscono qui. Tanto gli estintori portatili, quanto i rilevatori da installare obbligatoriamente nel rispetto delle disposizioni introdotte con il DL 145/2023, devono avere specifiche caratteristiche.
Ma procediamo con ordine partendo dai primi. Oltre al numero di estintori da installare, di cui ci siamo occupati nel paragrafo precedente, è indispensabile:
- rispettare i requisiti di capacità estinguente minima e di carica massima degli apparecchi (superiore a 13A nel primo caso, 6 litri o 6 kg nel secondo);
- posizionare gli stessi in zone facilmente accessibili e visibili dell’immobile (es. porte d’ingresso), o in prossimità delle aree più a rischio;
- sottoporre a manutenzione periodica i dispositivi, eseguendo gli interventi tecnici richiesti dalla norma UNI 9994-1 e quelli indicati nel libretto d’istruzioni rilasciato insieme agli estintori.
Caratteristiche dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili
Altri sono i connotati richiesti per i dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio obbligatori. Le linea guida sulla corretta installazione degli apparecchi sono contenute nel Decreto del Ministro economico, numero 27, datato 22 gennaio 2008. Sono poche e semplici le caratteristiche che devono avere per garantire la sicurezza degli immobili e dei soggetti ivi presenti. In particolare:
- su ogni dispositivo è richiesta la presenza di un sistema di allarme per segnalare eventuali pericoli;
- gli apparecchi devono essere realizzati e tenuti in buone condizioni tecniche, rispettando le norme dettate in merito a livello nazionale e internazionale. La stessa attenzione va data alle indicazioni fornite dell’azienda produttrice e dall’installatore dei dispositivi.









