Affitti brevi, nuove regole estintori e rilevatori gas: ecco cosa cambia dal 2 novembre 2024

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I gestori di affitti brevi tra poco più di due mesi si troveranno a dover fare i conti con l’applicazione delle norme in materia di sicurezza dettate dall’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. La data da segnare sul calendario è quella del 2 novembre 2024, quando per gli immobili concessi in locazione, anche per un periodo inferiore a 30 giorni e per scopi turistici, scatta l’obbligo di installazione di rilevatori di gas a monossido di carbonio e di estintori.

La conferma è stata data sul sito del Ministero del Turismo, tramite pubblicazione dell’Avviso sull’apertura della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili oggetto di “affitti brevi” o per scopi turistici e dell’attivazione della piattaforma online per l’assegnazione del codice CIN, approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 settembre 2024.

Ma cosa prevedono le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Decreto Legge 145/2023 e cosa devono fare i locatori per non incorrere in pesanti sanzioni?

 

 

Affitti brevi, quali obblighi scattano dal 2 novembre 2024

A partire dal 2 novembre 2024 (data di scadenza dei 60 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’avviso in G.U. per mettersi in regola), i gestori di affitti brevi sono obbligati ad adempiere alle disposizioni contenute nel decreto 145/2023. Stando alla normativa, tutti gli immobili destinati ad affitti brevi, compresi quelli ad uso imprenditoriale o occasionale, devono soddisfare alcune condizioni strettamente connesse alla sicurezza dei locali.

Ma di quali obblighi stiamo parlando?

Le unità abitative oggetto di affitti brevi o a scopi turistici dovranno obbligatoriamente detenere dei dispositivi utili alla rilevazione di gas e monossido di carbonio, con annesso sensore di allarme per la segnalazione di eventuali fughe, più degli estintori portatili, variabili nel numero, (almeno uno per piano o uno ogni 200 metri quadri di pavimento o frazione), da installare in aree ben visibili dei locali.

La questione cambia leggermente per gli immobili pur sempre destinati ad affitti brevi, ma ad uso imprenditoriale i quali, oltre al possesso dei dispositivi sopra descritti, devono rispettare i requisiti di sicurezza fissati dalla normativa statale e/o regionale.

Le nuove regole in materia di sicurezza non si applicano, invece, ai locatori di immobili non dotati di impianti a gas, in quanto l’assenza di questi sistemi fa venire meno il pericolo associato ad eventuali perdite.

Ovviamente, il mancato rispetto di questi obblighi espone il locatario a pesanti multe da parte della polizia locale incaricata dell’accertamento delle infrazioni: si va da un minimo di 600 euro ad un massimo di 6.000 euro.

 

 

Affitti brevi, caratteristiche degli estintori portatili: capacità, dove posizionarli, manutenzione

Gli obblighi dettati sugli affitti brevi, non si esauriscono qui. Tanto gli estintori portatili, quanto i rilevatori da installare obbligatoriamente nel rispetto delle disposizioni introdotte con il DL 145/2023, devono avere specifiche caratteristiche.

Ma procediamo con ordine partendo dai primi. Oltre al numero di estintori da installare, di cui ci siamo occupati nel paragrafo precedente, è indispensabile:

 

  • rispettare i requisiti di capacità estinguente minima e di carica massima degli apparecchi (superiore a 13A nel primo caso, 6 litri o 6 kg nel secondo);
  • posizionare gli stessi in zone facilmente accessibili e visibili dell’immobile (es. porte d’ingresso), o in prossimità delle aree più a rischio;
  • sottoporre a manutenzione periodica i dispositivi, eseguendo gli interventi tecnici richiesti dalla norma UNI 9994-1 e quelli indicati nel libretto d’istruzioni rilasciato insieme agli estintori.

 

Caratteristiche dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili

 Altri sono i connotati richiesti per i dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio obbligatori. Le linea guida sulla corretta installazione degli apparecchi sono contenute nel Decreto del Ministro economico, numero 27, datato 22 gennaio 2008. Sono poche e semplici le caratteristiche che devono avere per garantire la sicurezza degli immobili e dei soggetti ivi presenti. In particolare:

 

  • su ogni dispositivo è richiesta la presenza di un sistema di allarme per segnalare eventuali pericoli;
  • gli apparecchi devono essere realizzati e tenuti in buone condizioni tecniche, rispettando le norme dettate in merito a livello nazionale e internazionale. La stessa attenzione va data alle indicazioni fornite dell’azienda produttrice e dall’installatore dei dispositivi.
Immagine di Achiropita Cicala

Achiropita Cicala

Giornalista e Seo Copywriter dal 2021. Laureata in Economia Applicata, ha consolidato le conoscenze in materia presso vari studi commerciali, per poi dedicarsi al giornalismo web. Ha lavorato in diverse testate editoriali online (Blastingnews.com, Trend-online.com, Money.it, Ftaonline.com, etc.), occupandosi della redazione di articoli e notizie a carattere economico (finanza personale, mercati, risparmio, pensioni, fisco e tasse, lavoro, previdenza sociale, diritto).

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