Bonus barriere architettoniche 2023: tutto quello che bisogna sapere - Borsa&Finanza

Bonus barriere architettoniche 2023: tutto quello che bisogna sapere

L'interno di un edificio con ascensori e senza barriere architettoniche

Dalle ristrutturazioni edilizie agli incentivi verdi per il risparmio energetico, le agevolazioni per la casa messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sono davvero parecchie. Tra queste rientra il bonus barriere architettoniche 2023, confermato con alcuni correttivi dal governo Meloni nella Legge di Bilancio per eliminare ogni tipo di ostacolo fisico che impedisce la mobilità e la circolazione alle persone con ridotte o limitate capacità motorie. I contribuenti che intendono effettuare interventi per abbattere scale, porte strette e passaggi senza rampe possono usufruire di una serie significativa di sconti: ma quali e come di preciso?

 

Bonus barriere architettoniche 2023: cosa prevede?

Il bonus barriere architettoniche riguarda esclusivamente i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 su edifici già esistenti. La condizione indispensabile per accedere all’agevolazione è che ogni intervento rispetti i requisiti contenuti nel Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, ovvero il regolamento in vigore per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nello specifico, il bonus può essere di tre tipi:

 

  • una detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi, da ripartire in 5 quote annuali (l’anno di sostenimento delle spese e i quattro anni successivi) tutte dello stesso importo;
  • uno sconto in fattura;
  • la cessione del credito.

 

In tutti e tre i casi, la quota è pari al 75% delle spese sostenute per un importo che varia da un minimo di 30.000 a un massimo di 50.000 euro, a seconda della tipologia di immobile su cui sono eseguiti i lavori. Nel contesto specifico dei condomini, l’approvazione dei lavori deve essere affrontata nell’ordine del giorno di un’assemblea, approvata con il voto di maggioranza dei partecipanti (1/3 del valore millesimale del condominio) e inserita nella delibera.

Le fasce dei limiti di detraibilità sono tre, a seconda del tipo di immobile:

 

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari (le case uniche, indipendenti e di proprietà esclusiva) o per le unità immobiliari indipendenti e con accessi autonomi all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

Nella circolare n. 17/E del 26 giugno, l’Agenzia delle Entrate specifica che “per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Il bonus barriere architettoniche può sommarsi alle detrazioni per la ristrutturazione edilizia dell’immobile e al Superbonus per gli interventi “trainati” (come la sostituzione delle finestre o l’installazione di impianti fotovoltaici), se eseguiti insieme a determinati interventi “trainanti”, ovvero quelli fondamentali (l’isolamento termico, la coibentazione del tetto, la sostituzione degli impianti di climatizzazione) per la riqualificazione energetica o antisismici che si portano dietro altri interventi accessori. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia avvenuti tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024, la detrazione è del 50% da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro; per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2025, la detrazione scende al 36% su una spesa massima di 48.000 euro.

 

I requisiti per il bonus barriere architettoniche 2023

Possono accedere all’agevolazione cinque categorie di beneficiari:

 

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa: persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali.

 

L’importante è che questi soggetti possiedano o detengano ufficialmente l’immobile al momento dell’inizio dei lavori oppure quando viene pagata la spesa, se avviene prima dell’apertura del cantiere. Il bonus è una detrazione dall’imposta lorda, quindi non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

 

Quali lavori copre il bonus barriere architettoniche 2023

Le spese detraibili sono quelle che riguardano unicamente la realizzazione di interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche”, sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. Secondo le indicazioni fornite dalle Entrate, le categorie di lavori prese in considerazione sono quattro:

 

  • il rifacimento di scale ed ascensori;
  • l’adeguamento degli impianti tecnologici: servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, montacarichi;
  • la sostituzione delle finiture: pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

 

L’obiettivo dell’agevolazione è supportare le spese dei proprietari che vogliono favorire “la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave” e lo smaltimento e la bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti. Viceversa, la detrazione non si applica al semplice acquisto di strumenti o beni mobili (anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità) né agli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile perché dedicata appunto agli edifici “già esistenti”.

Infine, chi sceglie la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura al posto della detrazione IRPEF in dichiarazione, deve sempre ricordare di controllare e conservare la documentazione dei lavori. I documenti che servono in questi casi sono cinque:

 

  • le fatture o ricevute fiscali che provano la spesa effettuata e la riconducono agli interventi agevolabili;
  • l’autocertificazione che attesta come la spesa non supera il limite massimo ammissibile dal bonus;
  • la dichiarazione dell’amministratore condominiale (o la documentazione della spesa sostenuta, in assenza di amministratore) che attesta di aver rispettato tutti gli obblighi previsti dalla legge e certifica la somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
  • il codice fiscale del condominio minimo oppure l’autocertificazione sostitutiva;
  • la documentazione che prova il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche, il DM 236/1989.

AUTORE

Alessandro Zoppo

Alessandro Zoppo

Ascolta musica e guarda cinema da quando aveva 6 anni. Orgogliosamente sannita ma romano d'adozione, Alessandro scrive per siti web e riviste occupandosi di cultura, economia, finanza, politica e sport. Impegnato anche in festival e rassegne di cinema, Alessandro è tra gli autori di Borsa&Finanza da aprile 2022 dove si occupa prevalentemente di temi legati alla finanza personale, al Fintech e alla tecnologia.

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Una risposta

  1. Molto interessante, grazie! Vorrei capire, se sono casalinga senza reddito da quest’anno posso ottenere questo bonus per sistemare un’appartamento che diventa una casa -vacanze? Il mio futuro reddito è incerto. Quindi, come verrà trasmesso a me questo bonus? Grazie!

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