La Direttiva Ue 2026/806 e la riforma del quadro europeo di gestione delle crisi bancarie puntano a rendere più efficace e frequente il ricorso agli strumenti di risoluzione bancaria, soprattutto per gli istituti di piccole e medie dimensioni, riducendo il ricorso al denaro pubblico e privilegiando meccanismi finanziati dal settore. L’intervento normativo si colloca nel contesto evolutivo successivo alla crisi finanziaria globale del 2008-2009, che aveva portato alla creazione di un sistema armonizzato volto a gestire in modo ordinato i dissesti bancari, preservando le funzioni essenziali e contenendo al contempo i rischi per la stabilità finanziaria e per le finanze pubbliche.
Tuttavia, a distanza di anni dalla sua introduzione, tale quadro non ha prodotto i risultati attesi. In particolare, la disciplina europea è stata applicata solo raramente, mentre il dissesto di enti, soprattutto di piccole e medie dimensioni, è stato frequentemente affrontato attraverso strumenti nazionali non armonizzati, spesso con ricorso a risorse pubbliche.
Tale riforma ambisce pertanto a rafforzare l’efficacia complessiva del sistema di risoluzione, garantendo una sua applicazione più coerente e frequente nei casi in cui ciò risulti giustificato dall’interesse pubblico. In tale prospettiva, emerge con chiarezza l’obiettivo di ridurre il ricorso al denaro dei contribuenti e di incentivare, invece, l’utilizzo di strumenti finanziati dal settore, come i meccanismi di finanziamento della risoluzione.
La direttiva, inoltre, mira a superare le distorsioni derivanti dall’interazione tra il quadro europeo e le normative nazionali, che hanno finora favorito soluzioni alternative alla risoluzione, non sempre efficienti o, addirittura, talvolta più onerose sotto il profilo finanziario.
Intervento precoce: chiarimenti e rafforzamento
Le misure di intervento precoce rappresentano un elemento centrale della revisione dal momento che, a causa dell’incertezza interpretativa e delle sovrapposizioni con gli strumenti di vigilanza prudenziale, il loro utilizzo è stato finora limitato.
La direttiva interviene chiarendo e semplificando le condizioni di applicazione di tali misure, prevedendo indicatori non solo quantitativi ma anche qualitativi, così da consentire una valutazione più completa della situazione degli enti. In questo contesto, vengono espressamente ricondotte nell’ambito dell’intervento precoce anche misure incisive quali la rimozione degli organi di amministrazione e la nomina di amministratori temporanei.
Particolare rilievo assume inoltre la possibilità per le autorità competenti di richiedere la predisposizione di piani di liquidazione volontaria, quale strumento per favorire un’uscita ordinata dal mercato in presenza di modelli di business non sostenibili.
L’intero impianto è orientato a garantire tempestività, evitando il progressivo deterioramento delle condizioni degli enti interessati; per tale motivo la direttiva pone una forte enfasi sul miglioramento del coordinamento tra autorità competenti e autorità di risoluzione, ritenuto essenziale per una ottimale gestione delle crisi.
In tale ottica, viene previsto un obbligo di comunicazione tempestiva in presenza di un rischio concreto di dissesto, accompagnato da un rafforzamento dello scambio informativo tra le autorità coinvolte.
Al contempo, si chiarisce però che l’adozione di misure di intervento precoce non costituisce una condizione necessaria per l’attivazione di strumenti preparatori alla risoluzione.
Il sistema così delineato mira a consentire una reazione coordinata e anticipata, anche attraverso incontri periodici tra le autorità, al fine di monitorare l’evoluzione della situazione degli enti e predisporre eventuali interventi.
La direttiva vuole intervenire in modo significativo anche sul concetto di interesse pubblico, chiarendone il ruolo centrale nella decisione di avviare una procedura di risoluzione.
Sostegno pubblico: limiti e condizioni
Viene precisato che la risoluzione è giustificata quando la liquidazione ordinaria rischierebbe di compromettere la stabilità finanziaria o la continuità delle funzioni essenziali, anche a livello regionale. In tale valutazione assume rilievo la necessità di limitare il ricorso al sostegno pubblico, privilegiando l’utilizzo di risorse provenienti dal settore.
Al contrario, quando i medesimi obiettivi possono essere meglio raggiunti attraverso le procedure ordinarie di insolvenza, non sussiste la necessità di avviare la risoluzione.
Nel caso in cui, infatti, non ricorrano le condizioni per la risoluzione, la direttiva conferma il ricorso alle procedure di liquidazione previste dal diritto nazionale, pur introducendo elementi volti a garantire maggiore coerenza e prevedibilità.
Si sottolinea, in particolare, che tali procedure devono condurre all’uscita dal mercato dell’ente interessato, anche attraverso forme di liquidazione graduale. Le autorità competenti e di risoluzione sono chiamate a svolgere un ruolo attivo, potendo avviare o richiedere l’avvio delle procedure, nonché revocare l’autorizzazione dell’ente anche prima dell’accertamento formale dell’insolvenza.
La direttiva chiarisce ulteriormente le condizioni per l’adozione di misure di sostegno pubblico straordinario, ribadendone la natura eccezionale: tali interventi devono essere limitati sia nel tempo che nell’importo e non possono essere utilizzati per coprire perdite già subite o prevedibili.
In particolare, la ricapitalizzazione cautelativa è ammessa esclusivamente per enti economicamente sostenibili e nei limiti strettamente necessari a colmare le carenze di capitale individuate in scenari avversi. La disciplina mira così a preservare la stabilità finanziaria senza compromettere la disciplina di mercato.
Bail-in e MREL: le precisazioni della direttiva
La riforma interviene anche sulla disciplina del bail-in e del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), introducendo importanti precisazioni.
In particolare, viene chiarito il trattamento delle passività con ammontare o scadenza incerti, che possono essere assoggettate al bail-in in presenza di determinate condizioni. Vengono inoltre rafforzate le regole relative all’inclusione dei depositi tra le passività ammissibili, al fine di garantire maggiore trasparenza e tutela dei depositanti.
La direttiva prevede anche la possibilità di stabilire periodi transitori per consentire agli enti di adeguarsi ai nuovi requisiti, in presenza di modifiche rilevanti della loro struttura o della strategia di risoluzione.
Un ulteriore ambito di intervento riguarda il rafforzamento dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, con l’obiettivo di aumentarne l’efficacia e ridurre il ricorso al sostegno pubblico.
La direttiva introduce maggiore flessibilità nella raccolta dei contributi e disciplina in modo più puntuale gli impegni di pagamento irrevocabili, contribuendo a migliorare la sostenibilità finanziaria del sistema e a contenere i rischi di azzardo morale.
La Direttiva (UE) 2026/806 sembra rappresentare quindi un intervento di riforma volto a correggere le principali criticità emerse nell’applicazione del quadro europeo di risoluzione bancaria.
L’impianto complessivo evidenzia una chiara volontà di rendere più effettivo il ricorso agli strumenti di risoluzione, limitando il ricorso al denaro pubblico e rafforzando il ruolo dei meccanismi finanziati dal settore. Al tempo stesso, viene perseguito un maggiore livello di armonizzazione e certezza giuridica, anche attraverso il rafforzamento del coordinamento tra autorità e la chiarificazione dei presupposti applicativi delle diverse misure.
Particolarmente rilevante è l’attenzione rivolta agli enti di minori dimensioni, rispetto ai quali si intende favorire un’applicazione più ampia e coerente del quadro di risoluzione.
Nel complesso, al momento la direttiva si configura come un passo significativo verso un sistema più efficiente, in grado di affrontare le crisi bancarie tutelando la stabilità finanziaria e l’interesse pubblico.
A cura di Mariaserena Penta, Partner di La Scala Società tra Avvocati









