Legge 3: cos’è e come funziona la norma anti-debiti

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In Italia i tassi sul credito al consumo sono i più alti in Europa e il ricorso ai prestiti, specie tra i giovani e i più poveri, cresca a dismisura nonostante il loro costo elevato. In molti casi i soggetti debitori risultano alla fine insolventi: dall’analisi della FABI si contano rate non pagate da quasi un milione di famiglie per 15 miliardi di euro. Per proteggere chi si trova in grosse difficoltà a causa dei debiti, è stata introdotta la Legge 3, meglio nota come salva suicidi. Nel 2023, secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia, sono state aperte 7.748 nuove pratiche (da sommare alle 2.648 iniziate nel 2022) a fronte di 7 milioni di privati sovraindebitati.

Le prime applicazioni pratiche della norma a livello nazionale sono avvenute a Taranto e a Napoli, dove due debitori incapienti hanno evitato minacciose finanziarie e l’ufficiale giudiziario (e nel peggiore dei casi di compiere gesti estremi in preda alla disperazione) affidandosi ad un gestore della crisi da sovraindebitamento, nominato dal competente Organismo di mediazione e di composizione della crisi. Ma come funziona di preciso la Legge 3, cosa prevede e chi può usufruirne?

 

Legge 3 2012: cos’è e a cosa serve la salva suicidi

Varata dal governo Monti ed entrata in vigore nel 2015, la Legge 3/2012 è una norma che “reca disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Il legislatore introduce in questo modo una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità dei debitori ed evitare una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento di un’impresa. La legge è stata aggiornata nel 2020 con il cosiddetto decreto Ristori (Dl 137/2020) e nel 2022 con la modifica del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con l’articolo 283 introdotto dal Dl 83/2022.

La legge vuole tutelare la dignità della persona, permettendo un accordo tra il debitore e i creditori su proposta dello stesso debitore tramite un idoneo piano di ristrutturazione. L’obiettivo della norma è di garantire un’ancora di salvezza ai morosi che non hanno fatto spese folli e hanno contratto debiti esclusivamente per sostenere la famiglia e l’attività. Al tempo stesso, si vuole offrire la possibilità alle persone fisiche di liberarsi integralmente dal peso del recupero crediti, anche quando non hanno la facoltà di offrire beni da mettere a disposizione dei creditori concorrenti.

 

Chi ne ha diritto

La Legge 3 è modellata sull’istituto del concordato fallimentare ma si rivolge a soggetti diversi dagli imprenditori, quelli che non possono fallire e non possono avere accesso alla liquidazione giudiziale: le famiglie, i consumatori privati cittadini, le lavoratrici e i lavoratori autonomi, gli enti collettivi. Si parla in questi casi di sovraindebitamento del solo consumatore, definito “debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Può ricorrere alla Legge 3 soltanto una categoria di imprenditrici e imprenditori: quelli che non sono soggetti alle procedure fallimentari, ad esempio gli agricoltori, le piccole imprese come bar e ristoranti, le associazioni culturali e sportive. I parametri da non superare negli ultimi tre anni di attività sono 200.000 euro di fatturato, 300.000 euro di patrimonio e 500.000 euro di debiti. Le modifiche del 2020 con il decreto Ristori e del 2022 con l’articolo 283 del rinnovato Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introducono la procedura a favore dei soggetti sovraindebitati che hanno perso ogni patrimonio, ovvero l’esdebitazione: la cancellazione totale dei debiti.

Ecco l’elenco completo dei soggetti che possono ricorrere al piano di ristrutturazione dei debiti:

 

  • i consumatori, ovvero i soggetti privati, le persone fisiche, le famiglie;
  • le lavoratrici e i lavoratori autonomi;
  • i liberi professionisti titolari di Partita IVA, incluse le associazioni professionali e le società semplici;
  • gli imprenditori agricoli;
  • le start-up innovative;
  • gli enti non commerciali, come APS, onlus, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive e non governative;
  • gli artisti;
  • gli eredi di un imprenditore defunto;
  • gli enti pubblici;
  • le piccole imprese commerciali e i soci nel caso di società di persone.

 

Oltre a imprenditrici e imprenditori insolventi soggetti a procedure concorsuali come il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa, sono esclusi dal ricorso alla Legge 3/2012 tutti i soggetti che:

 

  • hanno già fatto ricorso alle procedure di composizione della crisi nei cinque anni precedenti;
  • hanno avuto un provvedimento di impugnazione e risoluzione dell’accordo o di revoca e cessazione degli effetti del piano del consumatore, per cause imputabili al debitore;
  • hanno fatto un ricorso abusivo al credito;
  • hanno presentato una documentazione incompleta che non permette di ricostruire la vera situazione economica e patrimoniale.

 

Come funziona: una guida pratica

La salva suicidi si rivolge a chi non riesce a ripianare i debiti contratti con banche e finanziarie, pubbliche amministrazioni, fornitori e privati: mutui, prestiti personali, cartelle esattoriali, debiti del condominio e così via. Gli unici debiti che non rientrano nella Legge 3 e che non possono essere eliminati sono quelli di natura civile: i risarcimenti per danni e l’assegno di mantenimento, per esempio gli alimenti non pagati al coniuge. Alle persone fisiche in situazioni di sovraindebitamento viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, con l’indicazione precisa delle scadenze e delle modalità di pagamento scelte.

Ci sono tre procedure di composizione della crisi previste dalla normativa: il concordato minore, il piano di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata, alle quali si aggiunge l’esdebitazione. Il concordato minore è l’ex ACC, l’accordo di composizione della crisi: un professionista nominato da un organismo di mediazione concorda con i creditori l’importo da versare, le modalità di restituzione e i tempi di pagamento dei debiti. È sempre fondamentale elencare tutti i debiti detenuti e indicare tutti i beni posseduti.

 

Il concordato minore

La proposta di accordo, formulata con il supporto di OCC (organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento) e garanti, viene depositata in tribunale, insieme all’elenco di tutti i creditori, all’attestazione di fattibilità del piano e all’indicazione analitica delle somme dovute, dei beni del debitore, delle dichiarazioni dei redditi e dell’indicazione del nucleo familiare con l’elenco delle spese occorrenti al suo sostentamento. Il giudice fissa l’udienza convocando i creditori: l’accordo è approvato soltanto se ottiene il consenso del 60% dei crediti (con la nuova procedura è sufficiente il 50%) e non pregiudica i diritti dei creditori estranei. Per l’IVA, le ritenute fiscali e i crediti impignorabili deve esserci la garanzia di pagamento integrale.

L’accordo può essere annullato oppure risolto; se avallato, il tribunale lo omologa e ne dispone la pubblicazione. L’omologazione si ottiene quando il magistrato ritiene che il singolo credito possa essere soddisfatto meglio dal piano di ristrutturazione rispetto a quanto non avverrebbe in caso di liquidazione del patrimonio del debitore. Il giudice può nominare un liquidatore e per tre anni i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. I creditori non possono nemmeno disporre sequestri conservativi e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

 

Il piano di ristrutturazione dei debiti

Ogni azione sul patrimonio del debitore sottoposto ad inventario è congelata per tre anni: durante questo periodo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. La seconda procedura, quella più semplice e veloce ma dai criteri più rigorosi, è il piano di ristrutturazione dei debiti, l’ex PDC (piano del consumatore): possono sfruttarla solo i consumatori persone fisiche, non le imprenditrici e gli imprenditori che non sono soggetti alle procedure fallimentari. Il requisito fondamentale è il giudizio di meritevolezza.

Non è prevista l’approvazione del 60% dei creditori, ma è il giudice ad esprimere un parere positivo o negativo sulle modalità di rientro e sull’omologazione. Con il supporto di un organismo di mediazione e di composizione della crisi, si stila un piano sostenibile con gli stessi contenuti previsti per l’accordo di composizione. Il magistrato verifica la fattibilità e l’idoneità del piano e dopo l’omologazione si procede alla sua attuazione. È prevista la possibilità della conversione in liquidazione.

 

La liquidazione controllata

In alternativa al piano, il consumatore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta. È la terza procedura: la liquidazione controllata del patrimonio. Si può intraprendere solo quando scatta un’istanza del debitore in alternativa al concordato e al piano di ristrutturazione oppure c’è una conversione della procedura per annullamento dell’accordo o cessazione degli effetti del piano, per cessazione di diritto e risoluzione per cause imputabili al creditore.

L’iter che porta alla conversione dei beni del debitore in denaro parte dalla nomina di un professionista come organismo di mediazione, prosegue con il deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura e si conclude quando il giudice, verificati tutti i requisiti di accesso, concede semaforo verde alla liquidazione vera e propria. Il programma prevede un inventario, la ricezione delle domande di partecipazione, i progetti di ripartizione, la liquidazione di crediti e beni e il riparto finale. Complessivamente la procedura ha termine dopo un periodo di tre anni.

 

La procedura di esdebitazione

Nel salva suicidi i privati e le famiglie hanno diritto a ricorrere a rate sostenibili per saldare i propri debiti, formulate in base alla reale disponibilità finanziaria e senza vedersi pignorare la casa e lo stipendio, arrivare ad aste immobiliari e fermi amministrativi e finire nel SIC come cattivo pagatore. L’importo restante del valore iniziale del debito viene cancellato completamente con l’esdebitazione, la procedura che si rivolge a chi non ha beni da offrire per ripianare i debiti. L’istanza va presentata entro un anno dalla chiusura della procedura di liquidazione.

È possibile accedere all’azzeramento dei debiti quando il soggetto sovraindebitato ha perso ogni patrimonio, coopera attivamente nella procedura e non ne ritarda lo svolgimento, ha soddisfatto almeno in parte i creditori per titolo o causa anteriore e si è impegnato a svolgere un’attività che produce reddito oppure a cercare un lavoro senza rifiutare proposte di impiego. Naturalmente non è possibile ricorrere all’esdebitazione se il sovraindebitamento è causato da un ricorso al credito colposo o sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali, negli otto anni precedenti c’è già stata un’esdebitazione o sono avvenute frodi ai danni dei creditori.

I casi di chi si appoggia alla Legge 3 per uscire dal tunnel dei debiti “non meritano solo una valutazione economica pura ma anche sociale”, ha dichiarato Ezio Stellato, il commercialista esperto in materia di risanamento e riscossione nominato gestore della crisi da sovraindebitamento per l’applicazione avvenuta nel 2023 a Napoli, primo caso in Campania e secondo in Italia. “Questi nuovi strumenti messi in campo sono concretamente più efficaci per salvare le famiglie morose che hanno subito un vero e proprio choc economico con l’emergenza sanitaria, la guerra in Ucraina, il caro energia e l’inflazione a due cifre, facendo registrare un aumento della povertà assoluta con due milioni di famiglie che non arrivano a fine mese, delle quali oltre il 40% vive nel Mezzogiorno”, ha concluso Stellato.

Immagine di Alessandro Zoppo

Alessandro Zoppo

Ascolta musica e guarda cinema da quando aveva 6 anni. Orgogliosamente sannita ma romano d'adozione, Alessandro scrive per siti web e riviste occupandosi di cultura, economia, finanza, politica e sport. Impegnato anche in festival e rassegne di cinema, Alessandro è tra gli autori di Borsa&Finanza da aprile 2022 dove si occupa prevalentemente di temi legati alla finanza personale, al Fintech e alla tecnologia.

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