La marca da bollo da 2 euro accompagna ogni professionista o impresa che, nel 2025, emette documenti fiscali esenti da IVA per importi superiori a 77,47 euro. L’obbligo è disciplinato dal D.P.R. n. 642/1972 e riguarda sia le fatture cartacee sia quelle elettroniche.
Per i documenti digitali, l’imposta si applica in modalità virtuale e va versata ogni trimestre, secondo le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se nel primo trimestre l’imposta dovuta è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere posticipato.
Importante: non si applica la marca da bollo se è presente l’IVA, poiché le due imposte sono alternative e non possono coesistere nello stesso documento.
Ma quando è davvero obbligatoria la marca da bollo da 2 euro? Come si assolve correttamente l’imposta? Chi paga, e quali sono le conseguenze se non viene applicata?
Quando si applica la marca da bollo da 2 euro su fatture e ricevute
La marca da bollo da 2 euro deve essere applicata su fatture e ricevute fiscali di importo superiore a 77,47 euro non soggette a IVA, come previsto dalla normativa di riferimento. Si tratta di un’imposta distinta dall’IVA che serve a rendere fiscalmente valido il documento. È obbligatoria, ad esempio, quando si emettono:
- Fatture per prestazioni esenti (art. 10 del DPR 633/1972), come consulenze sanitarie o attività culturali;
- Documenti relativi a compensi occasionali;
- Ricevute per prestazioni fuori campo IVA.
Ogni documento che supera la soglia prevista e non include l’IVA deve riportare l’imposta di bollo.
Come si paga l’imposta di bollo su fatture e ricevute
Il pagamento della marca da bollo da 2 euro avviene in modi diversi a seconda del formato del documento:
Fatture cartacee
Per i documenti stampati, si utilizza un contrassegno adesivo da 2 euro acquistabile in tabaccheria. Il bollo:
- va applicato prima della consegna del documento;
- deve avere una data uguale o antecedente a quella della fattura.
Il documento è considerato irregolare se datato successivamente.
Fatture elettroniche
La marca da bollo è virtuale in caso di fatture elettroniche. Il Sistema di Interscambio (SDI) verifica la presenza dell’obbligo e comunica l’importo da versare. Il pagamento può avvenire:
- con modello F24;
- tramite addebito su conto corrente per gli abilitati.
Se il totale dei primi due trimestri è sotto i 5.000 euro, è possibile rimandare il pagamento al terzo trimestre.
Quando la marca da bollo è obbligatoria: i casi più frequenti
L’applicazione della marca da bollo da 2 euro è obbligatoria in tutti i casi in cui non si calcola l’IVA. Tra le situazioni più comuni:
- Fatture per prestazioni occasionali;
- Operazioni di soggetti in regime forfettario o agevolato;
- Servizi internazionali non imponibili;
- Prestazioni esenti IVA, come spese mediche;
- Operazioni fuori campo IVA o in franchigia.
Quando l’importo supera i 77,47 euro e manca l’IVA, la marca da bollo è necessaria per la validità del documento.
Chi paga la marca da bollo: prestatore o cliente?
La responsabilità dell’applicazione della marca da bollo spetta a chi emette il documento. Tuttavia, secondo l’art. 22 del D.P.R. 642/1972, anche il destinatario può essere considerato responsabile solidale in caso di omissioni.
Il pagamento può essere concordato tra le parti:
- Se a carico del prestatore, non va indicato in fattura
- Se a carico del cliente, deve essere indicato separatamente come importo fuori campo IVA
L’accordo tra le parti stabilisce chi sostiene il costo, ma la regolarità fiscale deve essere sempre garantita.
Sanzioni per omessa applicazione
La mancata applicazione della marca da bollo comporta sanzioni amministrative. L’art. 25 del D.P.R. 642/1972 prevede:
“Una per ogni documento irregolare”
Quindi da 2 a 10 euro per fattura, più il valore del bollo non pagato. La responsabilità è condivisa tra prestatore e cliente.
Se il cliente riceve una fattura priva del bollo quando previsto, ha interesse a richiederne la regolarizzazione, per evitare di incorrere in controlli o sanzioni.









