I proventi dalle vendite di NFT pagate con crypto vanno tassati? La risposta della Cassazione

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I proventi derivanti dalle vendite di NFT e opere d’arte digitali, anche se pagate con crypto, vanno tassati? La risposta a questa domanda che si pongono numerosi artisti e investitori attivi nelle compravendite professionali di Non Fungible Token, arriva dalla sentenza numero 8269 della Terza sezione della Corte di Cassazione, depositata il 28 febbraio 2025.

I giudici del settore civile della Cassazione sono stati chiamati ad esprimersi in merito al caso di Dangiuz, pseudonimo dell’artista digitale torinese Leopoldo D’Angelo. Classe 1995, diventato famoso per i suoi NFT con le metropoli ispirate all’estetica cyberpunk, Dangiuz è stato indagato dalla Guardia di Finanza per 3,3 milioni di euro non dichiarati al fisco. Il Gip del Tribunale di Torino ha disposto un’ordinanza di sequestro preventivo, confermata in Corte d’appello.

 

Cosa fare con i proventi dalle vendite di NFT pagate con crypto?

È la prima volta che la Cassazione affronta la tassazione dei proventi derivanti dalla compravendita degli NFT con pagamento in criptovalute, nella fattispecie ETH. La risposta della Terza sezione nella sentenza 8269 è chiara: tutti i proventi che derivano dalla vendita di Non Fungible Token e opere d’arte digitali, anche se ricevuti in crypto, devono essere dichiarati al fisco.

Nello specifico di Dangiuz, D’Angelo ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di evadere le tasse e ha collaborato con gli inquirenti, versando subito una cifra vicina agli 837mila euro contestati dalla Finanza. La sua richiesta di riesame è stata però rigettata: D’Angelo non ha dichiarato al fisco i ricavi degli NFT (e delle cessioni successive, sotto forma di royalties) realizzati negli anni di imposta 2021 e 2022, ritenendo che non costituissero reddito imponibile perché acquistati in Ether.

Nella circolare 30/E del 27 ottobre 2023 sul trattamento fiscale delle cripto-attività, l’Agenzia delle Entrate ha definito gli NFT come “un token che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico (digitale o fisico)”. La Cassazione parte dall’assunto che il token non fungibile è quindi un certificato digitale basato su blockchain di un’opera d’arte unica, che può essere acquistato e venduto online usando valute virtuali e cripto-attività. Il suo codice identificativo ne certifica la titolarità, l’autenticità e l’unicità.

 

Il reddito da lavoro autonomo e le criptovalute come beni in natura

La cessione degli NFT si configura come reddito da lavoro autonomo piuttosto che come reddito finanziario. A partire da questo assunto, la Cassazione ritiene che i Non Fungible Token, pur esistendo esclusivamente in forma digitale, rientrano a tutti gli effetti tra le opere dell’ingegno e che i proventi dalla loro vendita ricevuti in criptovalute costituiscono redditi tassabili ai sensi del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi.

Così come gli NFT sono oggetti tassabili pur essendo token rappresentativi che incorporano le opere in sé, allo stesso modo le criptovalute ottenute in cambio nella compravendita costituiscono proventi in natura con rilevanza patrimoniale, pur non avendo lo statuto giuridico di valuta o denaro. Le compravendite degli NFT di Dangiuz – così come di qualsiasi altro cryptoartista – e il loro pagamento in criptovalute sono dunque considerate come utilizzazione economica di opere dell’ingegno e in quanto tali tassabili poiché costituiscono reddito imponibile.

Nel merito del caso Dangiuz, il ricorso presentato dagli avvocati di D’Angelo è stato rigettato e la Corte suprema conferma la violazione dell’articolo 4 del Decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74 in merito alla dichiarazione infedele relativa alle imposte sui redditi, al di sopra delle soglie di punibilità previste dalla legge. Il Collegio integra gli estremi del fumus delicti (l’articolo 4 del Decreto legislativo 74/2000): l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei proventi conseguiti tramite l’accredito di crypto, derivanti da cessione di opere d’arte o dell’ingegno digitali, costituendo l’ammontare di quest’accredito come reddito imponibile ai sensi degli articoli 53 e 54 del TUIR.

La sentenza della Cassazione è quindi fondamentale perché ribadisce che l’NFT è tassabile e che quello espresso in criptovalute è reddito imponibile, anche se le valute digitali non hanno lo status giuridico di quelle correnti. Resta aperto, invece, l’interrogativo sulla forma sostanziale delle crypto come mezzi di pagamento.

Immagine di Alessandro Zoppo

Alessandro Zoppo

Ascolta musica e guarda cinema da quando aveva 6 anni. Orgogliosamente sannita ma romano d'adozione, Alessandro scrive per siti web e riviste occupandosi di cultura, economia, finanza, politica e sport. Impegnato anche in festival e rassegne di cinema, Alessandro è tra gli autori di Borsa&Finanza da aprile 2022 dove si occupa prevalentemente di temi legati alla finanza personale, al Fintech e alla tecnologia.

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