La quattordicesima è un’integrazione dello stipendio che viene concessa in concomitanza con il periodo estivo. Non è un bonus obbligatorio e quindi non lo ricevono tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del privato e del pubblico assunti con contratto a tempo determinato, indeterminato o part-time. Viceversa, la pensione di reversibilità è il trattamento previdenziale che viene assegnato ai familiari di un lavoratore o pensionato morto, iscritto in una delle gestioni previdenziali dell’INPS oppure assicurato e con un determinato numero di anni di contribuzione versata. Ma nello specifico chi sono i soggetti che hanno diritto a quattordicesima e pensione di reversibilità?
Quattordicesima e pensione di reversibilità: quando spetta
Riconosciuta contrattualmente e non legalmente, la quattordicesima dipende dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dalla singola azienda privata, quindi spetta soltanto a determinate categorie di lavoratori. In particolare, la mensilità aggiuntiva che viene versata con il mese di giugno di ogni anno spetta ai dipendenti del settore privato (se il contratto lo prevede) e ai pensionati a seconda dell’età, dei limiti di reddito e della contribuzione versata.
Attualmente la quattordicesima è inserita nei contratti collettivi dei seguenti settori:
- CCNL Alimentari Artigianato (alimentari, pasticcerie, panificazione, vini, pastifici e affini, imprese fino a 15 dipendenti);
- CCNL Alimentari Industria (produzione e trasformazione di alimenti, imprese con più di 40 dipendenti);
- CCNL Commercio, Terziario (settore distribuzione e servizi);
- CCNL Igiene ambientale (aziende private e municipalizzate);
- CCNL Impianti sportivi e attività sportive;
- CCNL Letturisti acqua, gas e luce;
- CCNL Multiservizi;
- CCNL Ortofrutticoli ed agrumari (operanti nell’esportazione, importazione e commercio all’ingrosso);
- CCNL Pesca e imprenditoria ittica (costiera, locale e ravvicinata, mediterranea o d’altura, oceanica; maricoltura, acquacoltura, itticoltura, pesca turistica, pesca sportiva, vallicoltura);
- CCNL Trasporti;
- CCNL Turismo (pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi).
Naturalmente nulla vieta alle singole aziende di includere la quattordicesima nei contratti individuali per le categorie di CCNL escluse, come metalmeccanico artigianato e industria, moda artigianato e industria, call center, animatori turistici e installatori e manutentori di piscine, per i quali la quattordicesima è stata soppressa e resta in vigore solo per i dipendenti già in forza alla data del 31 gennaio 2023.
Pensione di reversibilità: a chi spetta?
Il discorso è diverso per la pensione di reversibilità. I destinatari sono i familiari di lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati deceduti che erano iscritti ad una delle gestioni previdenziali INPS (si parla di pensione di reversibilità) o che avevano un’assicurazione (in questo caso si dice pensione indiretta). Si ha diritto alla pensione se, al momento della scomparsa, il soggetto deceduto aveva maturato uno dei seguenti requisiti:
- una pensione diretta;
- 15 anni di contributi accreditati in tutta la vita lavorativa;
- 5 anni di contributi accreditati, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
L’alternativa indiretta permette comunque di ottenere una indennità una tantum in presenza di specifiche condizioni, ovvero quando il lavoratore scomparso non aveva ancora maturato il diritto alla pensione, ma era assicurato e la sua pensione sarebbe stata calcolata con il metodo contributivo. L’importo, in questi casi, è pari alla pensione sociale in vigore al momento del decesso dell’assicurato, moltiplicata per il numero delle annualità di contribuzione accreditata.
Pagata a partire dal 1° giorno del mese successivo alla morte del lavoratore o del pensionato, la pensione di reversibilità si calcola su base percentuale rispetto all’assegno previdenziale già liquidato o che sarebbe spettato al soggetto deceduto. I familiari ai quali spetta sono:
- il coniuge (anche se separato legalmente o divorziato, purché titolare di un assegno periodico divorzile) e i figli minori (se maggiorenni, solo studenti o inabili), per il 60% e il 70% della pensione;
- gli uniti civilmente equiparati al coniuge, sempre per il 60%;
- i nipoti minorenni o maggiorenni inabili a carico dei nonni;
- i genitori (di età non inferiore a 65 anni), in assenza di coniuge e figli aventi diritto;
- i fratelli celibi inabili o le sorelle nubili inabili al lavoro, non titolari di pensione, a carico del lavoratore o del pensionato deceduto, in assenza di genitori.
Il 100% va soltanto al coniuge con due o più figli minori. A ciascun figlio, se ne ha diritto anche il coniuge, spetta il 20% della pensione, che aumenta al 40% se il coniuge non ne ha diritto. A genitori o fratelli e sorelle, spetta invece il 15% per ciascuno. Il diritto alla pensione di reversibilità non sempre è a tempo indeterminato: se ad esempio il coniuge si risposa, l’assegno decade dopo due ulteriori annualità.
La sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 della Corte Costituzionale specifica che la reversibilità spetta anche ai nipoti orfani, maggiorenni e inabili se a totale carico dei nonni, precedentemente esclusi dal sostegno previdenziale dedicato ai familiari superstiti. Va ricordato, infine, che la pensione di reversibilità è una prestazione collegata al reddito: la cumulabilità dà infatti luogo ad una serie di riduzioni che scattano con lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di altri redditi.