Il rapporto dell’Eurispes Riflessi fiscali e profili accertativi del commercio online e l’approfondimento Il fisco nel mondo virtuale: un universo senza regole hanno fatto luce su una questione ancora molto discussa nel mondo dell’e-commerce: vendere su marketplace come Vinted, eBay, Wallapop e Subito.it è impresa? Chi vende su queste piattaforme deve pagare tasse? L’istituto di ricerca presieduto da Gian Maria Fara ha cercato di dare una risposta a domande non così semplici.
L’Eurispes sottolinea che nell’interazione continua fra mondo reale e mondo digitale “sfuggono all’imposizione gran parte dei redditi generati nella dimensione virtuale”. L’aspetto più delicato da affrontare – e attorno a cui ruota l’intero tema, oggetto di una sentenza chiarificatrice della Corte di Cassazione – è l’identificazione del contribuente: i criteri chiave per gli obblighi fiscali e contabili, infatti, sono il profilo del venditore e la frequenza delle operazioni.
In questo articolo:
- Vendere su Vinted e eBay è impresa? Chi deve pagare tasse?
- Che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione
- Abitualità e continuità: quando scattano i redditi d’impresa
- Come funziona l’attività per i profili Iva
Vendere su Vinted e eBay è impresa? Chi deve pagare tasse?
No, vendere su Vinted e eBay non significa necessariamente fare impresa né bisogna per forza pagare le tasse sugli introiti delle vendite di oggetti usati su queste piattaforme. Il problema è appunto l’identificazione del venditore: se professionale o occasionale. I markeplace sono pieni di venditori professionali che si spacciano per occasionali allo scopo di evadere il fisco. Chi effettua tante operazioni, fa impresa a tutti gli effetti e deve qualificarsi come tale, iscrivendosi alle piattaforme con un profilo Pro.
Gli utenti che realizzano un numero rilevante di vendite esercitano di fatto un’attività d’impresa, anche in assenza di una struttura organizzata, un magazzino o un negozio fisico. È in questo caso che scatta la tassazione, con l’obbligo di aprire un account business e dichiarare al fisco le somme percepite. Quindi, le vendite di oggetti di seconda mano sul web non sono soggette a tassazione. Il discorso cambia se la vendita online diventa un’attività abituale e si effettuano parecchie transazioni in più anni d’imposta. Quando le vendite superano una certa soglia, devono essere segnalate.
Che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione
La normativa di riferimento in materia è la direttiva europea Dac7, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 per obbligare i marketplace a raccogliere e comunicare alle autorità fiscali i dati dei venditori attivi online. Nel radar delle piattaforme digitali finiscono i venditori che in un anno solare hanno compiuto più di 30 vendite oppure che hanno conseguito incassi superiori a 2.000 euro, sempre nell’arco di un anno. A queste condizioni, la Dac7 chiede alle piattaforme di fornire all’Agenzia delle Entrate i dati sugli incassi. La legge non comporta di pagare nuove tasse, ma fa partire l’obbligo di comunicazione e nell’eventualità i controlli.
Nella sentenza n. 7552 del 21 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che un privato senza Partita Iva che realizza numerose vendite sulle piattaforme digitali per un periodo prolungato di tempo, può essere considerato a tutti gli effetti un imprenditore a fini fiscali. La condizione indispensabile al raggiungimento di questo status è che le vendite devono essere abituali e continuative, indipendentemente dal livello di organizzazione: soltanto così si configura la produzione di redditi d’impresa e parte l’obbligo di dichiarare i guadagni ottenuti. Nello specifico, i proventi vanno tassati come redditi d’impresa e non come redditi diversi.
Abitualità e continuità: quando scattano i redditi d’impresa
La Cassazione si è espressa sul caso di un venditore che ha realizzato più di 1.600 transazioni in un periodo di due anni: i giudici hanno considerato questi numeri come il risultato di un’attività d’impresa, anche se gestita da casa e senza dipendenti o collaboratori. Per ricostruire i ricavi non dichiarati, l’Agenzia delle Entrate può basarsi sulle presunzioni legali, considerando le movimentazioni bancarie e i dati forniti dai markeplace.
Come stabilito dalla Dac7, le piattaforma online che consentono agli utenti di acquistare e vendere articoli collaborano con le autorità fiscali nazionali, fornendo le informazioni richieste sui profili che superano determinate soglie. I casi di specie per cui partono le segnalazioni riguardano chi ha oltre 1.000 euro di fatturato annuo e almeno 5 oggetti venduti in un anno. Sono poi gli accertamenti incrociati a stabilire se il venditore è professionale oppure occasionale.
Come funziona l’attività per i profili Iva
La Cassazione è entrata anche nel merito dell’attività indipendente e delle operazioni che avvengono tramite intermediari, fornendo risposte dettagliate e precise. Pure in questo caso, la frequenza e la natura economica dell’attività continuano a essere i fattori rilevanti. Chi vende in maniera continuativa deve emettere fattura e pagare le tasse come un qualsiasi altro commerciante. Non importa se le vendite avvengono per conto di terzi oppure tramite i siti di aste online come eBay e Catawiki. Lo stesso vale per chi opera come commissionario tramite i portali di intermediazione.
Con l’entrata in vigore della Dac7, le piattaforme dedicano uno spazio specifico dei loro siti alla direttiva europea per fornire informazioni utili agli utenti professionali, quelli che sono tenuti a inviare un modulo precompilato con i loro dati fiscali. Vinted, ad esempio, spiega che “la vendita di articoli di seconda mano non è tassata”, anche se avviene “a un prezzo superiore a quello pagato originariamente per il loro acquisto”, ovvero realizzando un profitto. Naturalmente “solo i venditori professionali possono avere l’obbligo di dimostrare qualcosa”: per chi fa attività commerciale, è necessario avere una Partita Iva ed essere soggetti all’Irpef, indipendentemente dai volumi delle vendite.








