Sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo dell’ISTAT, l’assegno di maternità per il 2023 è stato rivalutato dell’8,1%. A gestire quest’importante bonus restano sempre i Comuni di residenza, mentre ad erogare l’importo è l’INPS. L’assegno di maternità di base, spesso chiamato anche dei Comuni, forma con l’AUU (l’Assegno Unico e Universale) uno dei più importanti sostegni per agevolare le famiglie. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo fondamentale supporto economico destinato alle madri.
Assegno di maternità 2023: cos’è di preciso
Istituito dall’articolo 66 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, l’assegno di maternità di base – definito pure bonus mamme disoccupate – è concesso dai Comuni e si rivolge alle donne che non usufruiscono di altre indennità di maternità. Se invece la lavoratrice percepisce un’indennità inferiore all’assegno del Comune, l’importo è integrativo e corrisponde alla differenza rispetto alla prestazione complessiva.
L’assegno è pensato soprattutto per chi è madre da poco e ha un basso reddito. In molti casi, ha per destinataria chi è senza lavoro. Si differenzia, però, sia dall’AUU che dall’assegno statale di maternità riservato alle precarie con lavori atipici e discontinui (e almeno tre mesi di contributi dai 18 ai 9 mesi prima della nascita del figlio), oggi dismesso e assorbito dall’assegno unico.
Come funziona l’assegno di maternità comunale: chi ne ha diritto
Il bonus mamme disoccupate è una classica prestazione a domanda, naturalmente in presenza di specifici requisiti. Hanno diritto all’assegno di maternità le donne residenti in Italia (madri, madri adottive o in affidamento preadottivo) che sono:
- cittadine italiane o comunitarie;
- straniere in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- straniere rifugiate politiche.
Se dunque la lavoratrice non beneficia dell’indennità di maternità, subentra questo bonus che vale per ogni figlio nato, adottato o in affidamento che sia sotto i sei anni di età. L’INPS eroga l’agevolazione soltanto se la richiedente fa parte di un nucleo familiare con ISEE inferiore a determinati limiti, stabiliti a cadenza annuale. Per il 2023, il valore dell’ISEE per l’accesso all’assegno è fissato ad un massimo di 19.185,13 euro.
Quindi, riepilogando, i requisiti per avere l’assegno di maternità dei Comuni sono:
- residenza in Italia di madre e figli;
- nessuna copertura previdenziale;
- nessun altro assegno di maternità INPS;
- un ISEE sotto i 19.185,13 euro.
Come fare domanda per l’assegno di maternità
La domanda per il bonus deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso in famiglia del minore adottato o dato in affidamento preadottivo. La richiesta va presentata al Comune di residenza presso l’ufficio del protocollo o lo spazio apposito dedicato. Nella documentazione, insieme al documento d’identità di corso di validità, bisogna fornire:
- il modello ISEE e la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), il documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare;
- la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) che determina i tempi dello stato di disoccupazione;
- il certificato di nascita del figlio;
- un’autocertificazione in cui si dichiara sotto la propria responsabilità di rispettare tutti i requisiti richiesti;
- il codice IBAN di un conto bancario o postale dove far accreditare l’assegno;
- la carta o il permesso di soggiorno, per le richiedenti non comunitarie.
I tempi di pagamento
L’importo intero dell’assegno di maternità dei Comuni nel 2023 è di 383,46 euro al mese per cinque mensilità. In totale, la quota annuale è di 1.917,30 euro, maggiorata dell’8,1% rispetto al 2022.
Accolta la domanda e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l’INPS paga l’assegno. I tempi sono piuttosto lunghi: in media, passano dai 30 ai 120 giorni dalla data della domanda per ricevere la prima mensilità. Per controllare lo stato di avanzamento della pratica e quello di pagamento dell’assegno, è possibile accedere al proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’INPS con SPID, CIE o CNS (ma anche senza). La sezione relativa ai pagamenti è quella delle prestazioni sociali dentro prestazioni e pagamenti.









