Asseverazione Sismabonus, ecco cosa fare entro il 31 ottobre per non perderlo

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Non tutto è perduto per i contribuenti che non hanno presentato al Comune l’asseverazione preventiva necessaria per l’accesso al Sismabonus. Ad aprire uno spiraglio in questa direzione è l’Agenzia delle Entrate, grazie alla risposta numero 189 del 2024, secondo la quale è possibile rimediare all’omesso deposito tramite la remissione in bonis, l’istituto con cui i contribuenti possono sanare il mancato o il tardivo invio delle comunicazioni previste per l’accesso ai benefici fiscali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (articolo 2, comma 1, Decreto Legge 16/2012).

Più nello specifico, i contribuenti possono correggere l’errore pagando una sanzione, ultimando la regolarizzazione, senza perdere i benefici fiscali collegati al Sismabonus.

Sismabonus, cos’è l’asseverazione preventiva e quando va presentata

Prima di passare ai dettagli della risposta data dall’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di poter sanare l’omesso deposito dell’asseverazione preventiva al Comune, vediamo in cosa consiste il documento e quando va presentato.

L’asseverazione preventiva è un certificato rilasciato da una società specializzata o da un professionista che attesta il possesso dei requisiti necessari, se si tratta di Bonus edilizi, per l’accesso alle diverse detrazioni. La presentazione dell’asseverazione è obbligatoria per Legge nel caso del Sismabonus.

A dettarne le specifiche è il comma 5 dell’art. 3 del Decreto Ministeriale numero 58 del 2017, secondo cui l’asseverazione della classe di rischio sismico, obbligatoria e stilata dal progettista dei lavori, va consegnata prima dell’inizio degli interventi, nella forma richiesta dall’Allegato B del decreto di riferimento. Terminati i lavori strutturali e conclusa la fase di collaudo, il progettista è tenuto a rilasciare le attestazioni di conformità degli interventi, verificando che i lavori siano stati eseguiti in linea con il progetto depositato.

Tutti i certificati, in forma originale, contenuti negli Allegati B1 (attestazione del direttore dei lavori) e B2 (attestazione del collaudatore statico), devono essere depositati presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, mentre al committente spetta solo una copia.

Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate

Come chiarito nel corso dei paragrafi, l’Allegato B (asseverazione preventiva) va depositato prima dell’inizio dei lavori, pena il mancato riconoscimento dei vantaggi fiscali garantiti dal Sismabonus. Nel caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate, la contribuente ha mancato di presentare tutti gli allegati (B, B1 e B2) entro le tempistiche richieste.

La domanda dell’istante, una società che nel 2023 ha effettuato dei lavori di adeguamento sismico, ammessi alla detrazione fiscale garantita dal Sismabonus, rivolta all’Ente è la seguente: è possibile regolarizzare la propria posizione presentando l’Allegato B, obbligatorio ma non inviato, tramite remissione in bonis?

Sismabonus, cosa fare entro il 31 ottobre 2024 per non perdere la detrazione

L’Agenzia delle Entrate conferma che è possibile avvalersi della remissione in bonis per sanare l’omesso deposito dell’asseverazione (Allegato B), ovviamente entro i dovuti limiti. L’accesso a questa procedura, che preserverebbe i benefici del Sismabonus portando in detrazione le spese sostenute per i lavori nel 2023, tramite Modello Redditi 2024 (in scadenza il 31 ottobre), è ammesso solo se:

  • non sono stati già avviati controlli, ispezioni, verifiche o accertamenti amministrativi dei quali il contribuente sia stato formalmente informato;
  • gli adempimenti mancanti siano completati entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, in cui si intende usufruire della detrazione fiscale o optare per una soluzione alternativa (art. 2-ter, comma 1, lettera c, del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11).

Oltre alla presentazione dell’asseverazione preventiva (Allegato B) entro la scadenza del 31 ottobre 2024, è previsto il pagamento di una sanzione di 250 euro, come disposto dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997. Per gli altri Allegati (B1 e B2) la remissione in bonis non serve, in quanto basta depositare le attestazioni di conformità quando scatta l’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione.

Immagine di Achiropita Cicala

Achiropita Cicala

Giornalista e Seo Copywriter dal 2021. Laureata in Economia Applicata, ha consolidato le conoscenze in materia presso vari studi commerciali, per poi dedicarsi al giornalismo web. Ha lavorato in diverse testate editoriali online (Blastingnews.com, Trend-online.com, Money.it, Ftaonline.com, etc.), occupandosi della redazione di articoli e notizie a carattere economico (finanza personale, mercati, risparmio, pensioni, fisco e tasse, lavoro, previdenza sociale, diritto).

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