Un premio del 20% sul prezzo di Borsa e un obiettivo dichiarato: delistare la società. L’opa volontaria totalitaria lanciata da Alba S.r.l. su Borgosesia non lascia spazio a interpretazioni. L’offerente punta al 100% del capitale, mettendo sul tavolo 0,710 euro per azione e un controvalore potenziale di circa 34 milioni di euro. Non è un’operazione ostile né una mossa improvvisata: è il risultato di un accordo tra soci già presenti nel capitale, con una struttura di concerto che rende il successo dell’offerta più una questione tecnica che un’incognita di mercato. Per gli azionisti di minoranza, la scelta è chiara: aderire incassando un premio significativo oppure restare in una società destinata, con ogni probabilità, a uscire dalla Borsa.
In questo articolo:
- L’opa su Borgosesia: i dettagli
- La scelta del delisting e la soglia minima di adesione
L’opa su Borgosesia: i dettagli e le parti in gioco
Per comprendere appieno la portata dell’iniziativa occorre partire dalla struttura dell’offerente. Alba S.r.l. è un veicolo costituito il 26 gennaio 2026 a Trento, interamente detenuto, alla data dell’annuncio, da ISA (Istituto Atesino di Sviluppo), storica holding di partecipazioni radicata in Trentino-Alto Adige, con oltre novant’anni di attività e un profilo dichiaratamente orientato a investimenti di medio-lungo periodo, sviluppo territoriale e attenzione ai criteri esg. Tuttavia, l’assetto di Alba è destinato a mutare in tempi rapidissimi: entro il 25 febbraio 2026, secondo quanto previsto dall’accordo quadro sottoscritto il 16 febbraio, il capitale sarà ripartito al 40% tra ISA e Preto S.r.l., al 10% ciascuno tra Carlo Tassara International SA e Sofia Holding S.r.l.
È in questo intreccio societario che si coglie la vera architettura dell’operazione. Le parti dell’accordo, ISA, Preto, Carlo Tassara International, Sofia Holding, oltre a Pierangelo Tommasi, Dario Tommasi e Valentina Brioschi, agiscono di concerto ai sensi dell’articolo 101-bis del TUF. Non si tratta di un’opa ostile, né di una scalata di mercato costruita su acquisti progressivi: è un’operazione strutturata, pattuita, che parte da un nucleo rilevante di azionisti già presenti nel capitale di Borgosesia e finalizzata esplicitamente al delisting.
Le partecipazioni impegnate in adesione all’offerta sono consistenti. ISA si è impegnata a conferire in adesione il 24,685% del capitale; Carlo Tassara International il 5%; Valentina Brioschi, anche attraverso Sofia Holding, il 19,998%. Complessivamente, prima ancora dell’apertura del periodo di adesione, l’operazione può contare su un perimetro che supera abbondantemente la soglia del 50% del capitale sociale. In altre parole, il successo dell’offerta non dipende dal mercato in senso stretto, ma dal comportamento di una quota residuale di azionisti.
È qui che il tema del premio assume rilievo. Il premio del 20,3% rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente all’annuncio è un dato significativo, ma ancora più interessante è il confronto con le medie ponderate dei prezzi nei periodi precedenti. Rispetto alla media dell’ultimo mese il premio sale al 27,7%; su tre mesi è del 27%; su sei mesi del 24,1%; su dodici mesi del 24,5%. Non siamo di fronte a un premio simbolico, né a una mera operazione di riassetto a prezzi di mercato. L’offerente ha scelto di riconoscere un differenziale che incorpora un incentivo concreto all’adesione, coerente con la volontà di accelerare il percorso verso l’uscita dal listino.
La scelta del delisting e la soglia minima di adesione
Ma perché delistare? La motivazione ufficiale è chiara e si inserisce in una narrativa ormai consolidata nel panorama italiano: maggiore flessibilità gestionale, riduzione dei costi legati alla quotazione, tempi decisionali più rapidi, minori vincoli regolamentari. In un contesto in cui la permanenza sul mercato regolamentato comporta oneri amministrativi, obblighi informativi e pressione trimestrale da parte degli investitori, la scelta di tornare in una dimensione privata può apparire razionale, soprattutto per società di dimensioni contenute.
Borgosesia, società con sede a Milano e capitale sociale suddiviso in 47,7 milioni di azioni, non presenta un azionista di controllo ai sensi dell’articolo 93 del TUF. La compagine è articolata, con presenze rilevanti ma non dominanti. In questo quadro, l’opa si configura come lo strumento per costruire una nuova centralità proprietaria stabile e coesa, capace di definire un progetto industriale di lungo periodo senza il filtro quotidiano del mercato. Non va trascurato un elemento ulteriore: la presenza di un intermediario finanziario interamente controllato dall’emittente e di una società di gestione del risparmio partecipata al 50%. L’operazione richiede autorizzazioni preventive della Banca d’Italia, sia per l’acquisizione indiretta del controllo dell’intermediario ai sensi del TUB, sia per la partecipazione qualificata nella SGR ai sensi del TUF. Inoltre, è prevista la notifica ai sensi della normativa sul golden power. Ciò significa che l’operazione non è soltanto finanziaria, ma incide su attività vigilate e strategiche, richiedendo un passaggio regolamentare non meramente formale.
Oltre all’ottenimento delle autorizzazioni, è prevista una soglia minima di adesione pari al 66,67% del capitale e dei diritti di voto complessivi. È una soglia che garantisce, in ogni caso, il controllo qualificato e la possibilità di deliberare operazioni straordinarie, inclusa una fusione. Il percorso verso il delisting può seguire strade diverse. Se al termine dell’offerta l’offerente e le persone che agiscono di concerto supereranno il 90% del capitale ma resteranno sotto il 95%, scatterà l’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, con conseguente uscita dal listino e residuo flottante non ripristinato. Se invece la partecipazione supererà il 95%, potrà essere esercitato il diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF, attraverso una procedura congiunta che condurrà al squeeze-out delle azioni residue (l’offerente ha il diritto di comprare coattivamente la quota di azioni ancora circolazione).
Qualora nessuna di queste soglie fosse raggiunta, l’accordo quadro prevede una strada alternativa: la fusione per incorporazione dell’emittente nell’offerente. In tal caso, gli azionisti dissenzienti avrebbero diritto di recesso, con liquidazione determinata sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la convocazione dell’assemblea. Un valore che potrebbe discostarsi, anche sensibilmente, dal corrispettivo dell’opa. È un elemento che introduce una variabile ulteriore nella valutazione dell’adesione: rimanere fuori dall’offerta non significa necessariamente mantenere una posizione liquida o comparabile in termini di valorizzazione.









