Insegnanti e ripetizioni private: tutto su Partita Iva e regime fiscale

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Con la fine della scuola studenti e studentesse pensano subito alle tanto agognate vacanze estive, ma per molti e molte di loro la riapertura di settembre è anticipata: chi ha debiti formativi deve rimediare e dalla fine di agosto è chiamato a colmarli con i corsi di recupero. Numerosi insegnanti, per necessità o perché in pausa, sfruttano questo periodo per impartire ripetizioni private a chi è rimasto indietro con voti e programmi e deve sistemare le insufficienze. Ma per le lezioni serve la Partita Iva? La risposta a questa frequente domanda arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

 

Insegnanti e ripetizioni private: serve Partita Iva?

L’obiettivo delle Entrate è contrastare le irregolarità e far emergere le migliaia di professori e professoresse che sono coinvolte in lavoro nero. Per specificare tutte le opacità presenti e i rischi che possono emergere, l’ente risponde ad un quesito posto da una insegnante di ruolo presso una scuola pubblica che lavora anche part­-time come libera professionista dando lezioni private di inglese, con Partita Iva e autorizzazione del dirigente scolastico. Nella sua istanza, la prof domanda all’Agenzia se, in seguito all’assunzione effettiva come docente statale, deve chiudere o tenere aperta la Partita Iva per continuare quest’attività extra, se pagare i contributi previdenziali e se è assoggettata all’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%.

Nella risposta n. 63/2024 la direttrice centrale cita l’articolo 1 della legge di bilancio 2019, ovvero la legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il primo passaggio per i dipendenti pubblici (ovvero gli insegnanti delle scuole pubbliche) che vogliono impartire ripetizioni private è chiedere un’autorizzazione al dirigente scolastico. I presidi verificano eventuali situazioni di incompatibilità e concedono (o meno) il nullaosta. Il requisito chiave è però l’abitualità: è obbligato ad avere la Partita Iva chi dà ripetizioni in modo continuo, sistematico e regolare, non sporadico ed occasionale. In questi casi, anche il docente dipendente pubblico (pure se part-time) deve avere la Partita Iva per svolgere l’attività e scegliere il regime fiscale appropriato.

 

Chi può impartire lezioni private

Quando le attività di sostegno offerte dalle scuole non sono sufficienti a colmare le lacune di chi è rimasto indietro, incapace di stare al passo con i programmi e recuperare i debiti formativi, le famiglie possono ricorrere alle lezioni private. Ma chi ha i titoli per garantire questo servizio? Non esistono albi professionali, abilitazioni e requisiti legali specifici per dare ripetizioni: basta avere una competenza certificata nella materia insegnata.

Può quindi impartire lezioni private chiunque possieda esperienza, preparazione e conoscenze adeguate per svolgere questo ruolo così delicato. Nello specifico, le categorie principali sono tre: insegnanti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado, che vogliono arrotondare lo stipendio e trasformano le loro abitazioni in piccole classi; laureati con triennale, magistrale o dottorato di ricerca e studenti universitari diplomati che stanno approfondendo l’istruzione superiore; professionisti con esperienza in specifici settori.

 

L’applicazione di regime speciale e forfetario

Gli insegnanti che decidono di impartire ripetizioni private in maniera abituale e continua, che siano assunti di ruolo o laureati disoccupati, devono aprire una Partita Iva e scegliere tra il regime speciale (con imposta sostitutiva Irpef con aliquota del 15% sui compensi derivanti dalle lezioni private) e il regime forfetario con tassazione del reddito ai fini Irpef con aliquota del 15% e nessuna Iva. La normativa in vigore, richiamata dalle Entrate, specifica che “ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%”.

Nel regime speciale le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non sono rilevanti ai fini di detrazioni, deduzioni e agevolazioni fiscali, ma rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE. Nel modello Redditi Persone Fisiche – PF (l’ex Unico) vanno indicate nel quadro RM. I codici tributo da utilizzare nel modello F24 per i compensi sono 1854 (acconto prima rata), 1855 (acconto seconda rata o unica soluzione) e 1856 per il saldo. Naturalmente c’è l’obbligo di fatturazione.

Sono esenti da Iva soltanto le lezioni “relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”. Inoltre, il regime speciale e il regime forfetario sono incompatibili tra loro, mentre non possono avvalersi del forfetario “le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito”.

Per applicare il regime speciale, è necessario rispondere ai presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale. Nel criterio soggettivo rientrano le e gli insegnanti di ruolo presso una scuola che impartiscono ripetizioni e lezioni private oltre al loro impiego principale. Il presupposto oggettivo fa riferimento a chi svolge le lezioni in modo regolare e continuativo. Il criterio territoriale, infine, circoscrive le ripetizioni all’Italia perché il regime speciale si può applicare soltanto alle attività svolte sul territorio nazionale.

Immagine di Alessandro Zoppo

Alessandro Zoppo

Ascolta musica e guarda cinema da quando aveva 6 anni. Orgogliosamente sannita ma romano d'adozione, Alessandro scrive per siti web e riviste occupandosi di cultura, economia, finanza, politica e sport. Impegnato anche in festival e rassegne di cinema, Alessandro è tra gli autori di Borsa&Finanza da aprile 2022 dove si occupa prevalentemente di temi legati alla finanza personale, al Fintech e alla tecnologia.

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