Superbonus nelle zone terremotate: come cambia e quali sono le regole - Borsa&Finanza

Superbonus nelle zone terremotate: come cambia e quali sono le regole

Un edificio in ristrutturazione

Dopo le novità sulla detrazione piena con le varianti della CILA, continuano le trasformazioni e le proroghe per il Superbonus. Uno dei punti più dibattuti, in attesa dei cambiamenti radicali in arrivo nel 2024, riguarda le zone terremotate. La misura ha una certa urgenza in queste aree, considerando che gli sfollati delle tragedie dell’Aquila, di Amatrice e Norcia e dell’Emilia sono ancora senza casa e l’Italia è in media un Paese ad alto rischio sismico, con una mappa di pericolosità del territorio nazionale risalente al 2004.

 

Quali sono le regole del Superbonus nelle zone terremotate

Il Decreto Rilancio (il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha previsto che i proprietari di edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa situati in uno dei comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono accedere al Superbonus in forma piena al 110% per gli interventi di ricostruzione e ristrutturazione sostenuti dal 1° luglio 2020.

L’importante è che venga accertato il nesso causale tra danno dell’immobile e terremoto (tramite una scheda AeDES o un documento simile) e che l’intervento conduca ad un efficientamento energetico, inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche. La norma si applica a condomini ed edifici unifamiliari colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati dopo il 1° aprile 2009 in deroga ai termini ordinari, quindi senza tenere conto dei nuovi requisiti come la soglia del reddito e la prerogativa della prima casa.

 

Come cambia il Superbonus al 110% nei comuni terremotati

Il Superbonus al 110%, destinato progressivamente a scomparire per i contribuenti nel 2024, può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2025 nei comuni terremotati. La proroga è stata confermata dal Decreto Rilancio e a ribadirlo è la circolare 13/E del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate. Il direttore dell’ente Ernesto Maria Ruffini ricorda che il comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che

per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

Il comma 8-ter stabilisce che “a determinate condizioni”, il Superbonus spetta ancora nelle aree terremotate in misura piena, senza alcuna riduzione dell’aliquota. Le Entrate confermano che la ratio della disposizione è quella di “agevolare e accelerare la ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche”. A questi interventi, realizzati su immobili residenziali o a prevalente destinazione residenziale, si applica quindi la proroga al 31 dicembre 2025 per l’utilizzo del Superbonus al 110%.

L’Agenzia delle Entrate aggiunge alcuni dettagli nella risposta n. 584/2022 al quesito di un contribuente che intende effettuare un intervento di ristrutturazione ad un condominio distrutto dal terremoto dell’Emilia del 2012. I lavori prevedono sia interventi trainanti (sulla struttura e per l’isolamento termico delle parti comuni) che trainati (sui singoli appartamenti con la sostituzione degli infissi e degli oscuranti) ed un salto di due classi energetiche.

Le Entrate rispondono che si può applicare la proroga del Superbonus al 110% al 31 dicembre 2025 sia ai lavori trainanti che a quelli trainati, sempre a patto che si dimostri il nesso causale tra danni e sisma. L’Agenzia aggiunge che è sempre necessario ottenere l’APE (l’attestato di prestazione energetica), uno precedente all’avvio dei lavori ed uno successivo, per gli interventi di efficientamento energetico, a dimostrazione dello scatto di classi. L’attestazione ante e post lavori è dunque una certificazione necessaria ed indispensabile per poter ottenere il Superbonus. Naturalmente l’APE deve essere rilasciato da un tecnico abilitato.

AUTORE

Alessandro Zoppo

Alessandro Zoppo

Ascolta musica e guarda cinema da quando aveva 6 anni. Orgogliosamente sannita ma romano d'adozione, Alessandro scrive per siti web e riviste occupandosi di cultura, economia, finanza, politica e sport. Impegnato anche in festival e rassegne di cinema, Alessandro è tra gli autori di Borsa&Finanza da aprile 2022 dove si occupa prevalentemente di temi legati alla finanza personale, al Fintech e alla tecnologia.

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