Danish compromise: cos'è, chi coinvolge e a cosa serve - Borsa&Finanza

Danish compromise: cos’è, chi coinvolge e a cosa serve

Danish compromise: cos'è, chi coinvolge e a cosa serv

Le banche europee che detengono partecipazioni nelle imprese di assicurazioni hanno diritto ad alcune agevolazioni contabili, nell’ambito di un regolamento dell’Unione Europea noto come Danish compromise. Vediamo di saperne di più con una guida che illustra tutti gli aspetti della normativa, come questa è nata, qual è la sua utilità e le proposte di modifica da parte della Commissione UE.

 

Danish compromise: cos’è

Il Danish compromise è una disciplina regolamentare prevista dall’art.49 del Capital Requirements Regulation (CRR), approvato dall’UE nel 2012 con la presidenza della Danimarca (da qui deriva la denominazione), che stabilisce la possibilità per le banche che detengono partecipazioni nelle imprese assicurative di ridurre l’assorbimento del proprio capitale regolamentare, evitando i doppi conteggi. In sostanza, a certe condizioni, gli istituti di credito possono non dedurre dal capitale regolamentare Cet1 gli strumenti di capitale presso società di assicurazioni, ponderando l’investimento tra i propri risk weighted assets.

In linea generale, la regolamentazione comunitaria impone alle banche di dedurre dal calcolo del proprio capitale regolamentare l’ammontare delle partecipazioni dirette, indirette o sintetiche in strumenti di capitale di Tier 1, detenuti nelle società finanziarie. Questo indipendentemente dall’entità dell’investimento, ovvero se superiore o meno al 10% degli strumenti Cet1 emessi. Derogando a tale regola generale, il Danish compromise prevede la possibilità di non effettuare alcuna deduzione a condizione che:

 

  • la partecipata sia un’impresa di assicurazione o riassicurazione, o di partecipazione assicurativa, e venga inclusa nella stessa vigilanza supplementare a cui è sottoposto l’istituto bancario;
  • prima dell’autorizzazione, sia stata riscontrata in maniera continuativa l’adeguatezza del livello di gestione integrata, gestione dei rischi e controllo dei soggetti che sarebbero inclusi nel consolidamento;
  • le posizioni detenute nella partecipata siano significative e appartengano ai seguenti soggetti qualificati: (a) l’impresa madre; (b) la società di partecipazione finanziaria madre; (c) la società di partecipazione finanziaria mista madre; (d) l’istituto bancario; (e) la filiazione di uno dei soggetti precedenti inclusa nel consolidamento (“Ipotesi 1”);
  • gli istituti soggetti a vigilanza su base consolidata non deducano gli strumenti di fondi propri emessi da partecipate incluse nella vigilanza su base consolidata (salvo che le Autorità competenti lo ritengano necessario per fini specifici – “Ipotesi 2”).

 

In ulteriore deroga a queste regole, nel solo periodo dal 31 dicembre 2018 fino al 31 dicembre 2024, le Autorità competenti possono autorizzare gli enti a non dedurre le partecipazioni di imprese di assicurazione o società di partecipazione assicurativa, se:

 

  • è soddisfatta la condizione di cui al punto (iii) dell’Ipotesi 1;
  • le Autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria adottate dall’ente;
  • le partecipazioni dalla banca non superano il 15% degli strumenti Cet1 emessi da tale impresa di assicurazione o riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31 dicembre 2012 e nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2024;
  • l’importo non dedotto non supera l’ammontare detenuto negli strumenti Cet1 emessi da tale impresa di assicurazione o riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31 dicembre 2012.
    In questo caso, le partecipazioni non dedotte debbono considerarsi esposizioni e ricevere un fattore di ponderazione del rischio di credito ad hoc, del 370% (art. 471 del Regolamento CRR).

Danish compromise: la proposta di modifica

Il 27 ottobre 2021 la Commissione Europea ha elaborato una proposta per modificare le regole prudenziali applicabili alle banche. Al riguardo, vanno segnalati tre punti fondamentali. Il primo riguarda gli istituti a vigilanza consolidata, per cui le partecipazioni non dedotte verrebbero ponderate per il rischio al 100%.

Il secondo interessa strettamente il Danish Compromise, dove verrebbe introdotto un nuovo criterio generale per l’ipotesi di partecipazioni non dedotte costituite da strumenti di fondi propri detenute da imprese di assicurazione o riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui l’istituto bancario abbia investimenti significativi. Nella circostanza dovrà infatti applicarsi un fattore di ponderazione del relativo rischio di credito del 250%, sostanzialmente inferiore a quello attualmente previsto, comunque applicabile fino al 31 dicembre 2024, del 370%.

Il terzo allude alla possibilità per le banche detentrici di partecipazioni in strumenti di capitale emessi da soggetti di cui sono azioniste per almeno sei anni consecutivi anteriori alla data di entrata in vigore della proposta, di continuare ad applicare a tali esposizioni il fattore di ponderazione del rischio applicato fino al giorno precedente tale data.

 

Danish Compromise: a cosa serve

Ma a cosa serve realmente il Danish Compromise? In Europa vari conglomerati lo usano, come Credit Agricole, BNP Paribas, KBC, Intesa Sanpaolo e altri. Questo mese anche Banco BPM ha i requisiti per accedervi, dopo che ha ottenuto dalla Banca Centrale Europea il riconoscimento dello status di conglomerato finanziario, condizione necessaria per l’utilizzo dell’agevolazione. L’obiettivo è quello di aumentare le aggregazioni tra le banche e le assicurazioni che sono coinvolte, favorendo il modello della bancassurance.

AUTORE

Redazione

Redazione

Composta da professionisti dell’informazione finanziaria di lungo corso, la redazione di Borsa&Finanza segue in modo trasversale i contenuti offerti dal portale. Oltre a seguire le news e le novità più importanti del panorama finanziario italiano e internazionale, il team dedica ampio spazio a realizzare guide e approfondimenti educational utili a migliorare le conoscenze degli investitori sia sul fronte della finanza personale che su quello degli investimenti, spiegando strutture, funzionamento, pregi e difetti dei diversi strumenti finanziari presenti sul mercato.

ARTICOLI CORRELATI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *