Cosa prevede il protocollo di Consob e Banca d’Italia sulle criptovalute

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La Consob e la Banca d’Italia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per definire i loro ambiti di cooperazione nella regolamentazione del settore delle criptovalute. Il memorandum si è reso necessario in seguito all’entrata in vigore della MiCAR, la normativa europea sulle cripto-attività e primo standard di riferimento a livello globale per il mercato degli asset digitali.

Il documento congiunto diffuso da vigilanza finanziaria e Bankitalia è la diretta conseguenza del Decreto legislativo n. 129 del 5 settembre 2024, che ha adeguato la normativa italiana al regolamento europeo e che attribuisce all’Autorità di Borsa e alla Banca d’Italia poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori sugli operatori che emettono e offrono al pubblico cripto-attività e sui prestatori di servizi in questo settore.

 

In questo articolo:

 

  • Arriva il protocollo di Consob e Banca d’Italia sulle criptovalute
  • Consob e Bankitalia applicano il MiCAR: i punti del memorandum

 

Arriva il protocollo di Consob e Banca d’Italia sulle criptovalute

Le linee-guida del MoU sono quattro, come fanno sapere Consob e Banca d’Italia nel loro comunicato. Innanzitutto il protocollo disciplina le modalità di esercizio dei poteri regolamentari delle due Authority “nei casi per i quali è previsto il rilascio di pareri o intese”. Nello specifico, nelle valutazioni preliminari ciascun organismo trasmette all’altro le bozze dei testi regolamentari sulle quali è tenuta a chiedere il parere o l’intesa, almeno dieci giorni lavorativi prima della data d’inizio della consultazione pubblica. L’ente ricevente ha trenta giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per rilasciare il parere o l’intesa. Naturalmente ciascuna Autorità gestisce i quesiti sulle materie di propria competenza.

Il secondo punto centrale del protocollo definisce lo scambio di informazioni “acquisite nell’ambito dei controlli di rispettiva competenza e della collaborazione con altre Autorità europee nonché le modalità di cooperazione in materia ispettiva”. Lo scambio di informazioni e aggiornamenti deve essere rapido e tempestivo. Quando si tratta di crypto e token, la Consob deve trasmette a Bankitalia i relativi white paper e ogni tipo di elemento utile. Le Authority europee di riferimento per la cooperazione transfrontaliera sono l’Eba (European banking authority, l’Autorità bancaria europea) e l’Esma (European securities and markets authority, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

 

Consob e Bankitalia attuano il MiCAR: i punti del memorandum

Al centro del protocollo ci sono anche i poteri di vigilanza ispettiva di Consob e Banca d’Italia: il memorandum “detta disposizioni per il coordinamento delle procedure per l’emanazione dei provvedimenti autorizzativi e di revoca per i quali è previsto il rilascio di pareri o intese tra le due Autorità”. I due enti comunicano reciprocamente l’avvio delle ispezioni e precisano il relativo ambito d’azione, informando al termine dei lavori sull’avvenuta conclusione degli accertamenti. Per snellire i tempi, la vigilanza finanziaria e Bankitalia coordinano le procedure per l’emanazione dei provvedimenti di approvazione dei white paper e di rilascio, estensione e revoca dell’autorizzazione.

Nei casi di provvedimenti assunti e irregolarità accertate, Consob e Banca d’Italia si coordinano attivando le comunicazioni tra gli uffici entro sette giorni lavorativi dall’adozione dell’azione. In particolare, Bankitalia comunica alla Consob la rimozione degli esponenti aziendali, le misure di intervento precoce e il provvedimento di avvio dell’amministrazione straordinaria “nei confronti di banche che emettono token collegati ad attività, di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica autorizzati all’emissione di token collegati ad attività, di istituti di moneta elettronica e banche che emettono token di moneta elettronica, nonché di banche, di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica che prestano o sono autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività”.

Nei casi in cui un’Autorità richieda un parere all’altra, prima dell’adozione di un provvedimento di vigilanza quest’ultima rilascia il parere non oltre venti giorni dalla richiesta. Viceversa, l’Autorità che ha chiesto il parere informa l’altra entro sette giorni lavorativi dall’adozione del relativo provvedimento. La comunicazione tra organismi e lo scambio di informazioni diventano particolarmente rapidi e immediati quando si tratta di proposte di liquidazione coatta amministrativa degli emittenti specializzati di token collegati ad attività e dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività sottoposte. In caso di nuove disposizioni normative, infine, Consob e Banca d’Italia possono di comune accordo integrare e modificare il protocollo.

Immagine di Alessandro Zoppo

Alessandro Zoppo

Ascolta musica e guarda cinema da quando aveva 6 anni. Orgogliosamente sannita ma romano d'adozione, Alessandro scrive per siti web e riviste occupandosi di cultura, economia, finanza, politica e sport. Impegnato anche in festival e rassegne di cinema, Alessandro è tra gli autori di Borsa&Finanza da aprile 2022 dove si occupa prevalentemente di temi legati alla finanza personale, al Fintech e alla tecnologia.

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