Dopo aver descritto cosa sono e come si costituiscono le società di investimento a capitale fisso (SICAF), adesso ci concentreremo sulle loro “cugine”, le società di investimento a capitale variabile (le SICAV). Disciplinate dal TUF e dai regolamenti attuativi di CONSOB e Banca d’Italia e simili per certi aspetti ai fondi comuni di investimento aperti, le SICAV non sono altro che degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti. Ciò significa che sono soggette a una flessibilità dell’investimento.
Proprio per questo, oltre ad avere sede legale e direzione generale in Italia e a permettere a tutti i soci di influire sulle politiche di gestione, grazie al diritto di voto (come avviene anche per le SICAF), le società di investimento a capitale variabile hanno per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio, il quale deve essere raccolto tramite l’offerta di proprie azioni e obbligatoriamente impiegato in investimenti in strumenti finanziari.
Come si differenziano le SICAV e come vengono costituite
Partendo dal presupposto che le SICAV possono essere distinte in due tipi, quelle a forma di OICVM e quelle a forma di FIA, la loro costituzione è disciplinata con provvedimento della Banca d’Italia sulla base dei seguenti requisiti:
- presenza della forma della società per azioni;
- presenza della sede legale e della direzione generale in Italia;
- presenza di un capitale sociale di almeno 1 milione di euro;
- gli esponenti aziendali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità
- presenza di uno statuto che prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del risparmio (raccolto nelle modalità già indicate precedentemente)
- presentazione di un programma che deve contenere le seguenti informazioni: attività, struttura organizzativa e investimenti, previsioni di sviluppo dell’attività, situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Inoltre, è importante evidenziare che:
- il capitale delle SICAV non deve essere diverso al patrimonio detenuto della società (se rimane sotto il milione di euro per una durata di almeno 60 giorni, la società va incontro allo scioglimento)
- le azioni acquistate e sottoscritte possono essere al portatore (che garantiscono un solo voto per ogni socio) o nominative (che garantiscono un diritto di voto per ogni azione) e devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.
- possono essere suddivise in multicomparto (ognuno di essi può emettere una categoria specifica di azioni)
Le differenze tra SICAF e SICAV
Facendo quindi un breve recap, ecco nel dettaglio quali sono le differenze, oltre alla loro denominazione, che contraddistinguono le società di investimento a capitale fisso e le società di investimento a capitale variabile:
- Le SICAF sono degli OICR chiusi, mentre le SICAV sono degli OICR aperti. Ciò comporta che le prime possono raccogliere il loro patrimonio sia attraverso l’offerta delle proprie azioni, sia attraverso altri strumenti finanziari; le SICAV, invece, solo tramite l’offerta di proprie azioni.
- Il capitale delle SICAV deve sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società (altrimenti, come abbiamo già visto, se si riduce e rimane per almeno 60 giorni sotto la soglia di 1 milioni di euro, la società va incontro allo scioglimento)
- Le SICAV non possono quindi accantonare riserve e utili