La risposta definitiva sulla tassazione delle permute tra criptovalute e token collegati ad attività

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Gli scambi tra criptovalute e token collegati ad attività, come ad esempio le stablecoin algoritmiche, sono fiscalmente rilevanti? La risposta è no: le plusvalenze generate dalle vendite di crypto in ART (asset-referenced token) non sono soggette a tassazione. Ai fini di un chiarimento definitivo, la questione è stata sollevata dal deputato della Lega Giulio Centemero, capogruppo del Carroccio in Commissione Finanze alla Camera, commercialista esperto in asset digitali e autore del libro NFT e metaverso nelle industrie creative.

L’interrogazione di Centemero, chiamata “Interventi volti a chiarire la rilevanza fiscale delle permute tra criptovalute e altre cripto-attività”, si inserisce all’interno di una serie di precisazioni che il parlamentare sta chiedendo al governo in merito al rinnovato quadro normativo delle valute virtuali. La risposta alla richiesta, inviata in un atto co-firmato da Alberto Bagnai (vicepresidente della Commissione Finanze) con Laura Cavandoli, Andrea de Bertoldi e Alberto Gusmeroli, è arrivata dal Ministero dell’economia e delle finanze in seguito a una discussione con la sottosegretaria del Mef Sandra Savino.

 

In questo articolo:

 

  • No tax per permute tra crypto e token collegati ad attività
  • La classificazione degli ART e la risposta del Mef
  • Il caso USDT è ancora da chiarire

 

No tax per permute tra crypto e token collegati ad attività

Il caso specifico è quello di stablecoin come USDS (o DAI), crypto asset decentralizzate ancorate 1 a 1 con il dollaro statunitense ma non collateralizzate in USD bensì in criptovalute, in particolare Bitcoin ed Ethereum. Le stablecoin non collateralizzate, considerate maggiormente a rischio depeg, non hanno il supporto di un asset sottostante o collaterale, ma si affidano a un algoritmo per mantenere la stabilità dei prezzi.

Il regolamento MiCA distingue nella categoria stablecoin tra ART (asset-referenced token, i token collegati ad attività) ed EMT (e-money token, i token di moneta elettronica), una sottocategoria introdotta proprio dalla normativa europea per far riferimento ai token ancorati 1 a 1 a una valuta fiat ed emessi da soggetti regolamentati. Le permute in EMT sono fiscalmente rilevanti e quindi vanno dichiarate; per gli ART, permanevano diversi dubbi chiariti definitivamente dall’atto. Nel documento si legge che la permuta tra criptovalute e asset-referenced token “non è fiscalmente rilevante”.

 

La classificazione degli ART e la risposta del Mef

Gli asset-referenced token non sono classificabili come moneta elettronica e non sono rimborsabili al valore nominale. Il valore nominale di una stablecoin non collateralizzata come USDS (o DAI) viene sempre mantenuto a 1 dollaro dal suo protocollo, ma non è possibile restituire il token all’emittente in cambio di USD. Discorso diverso per le stable collateralizzate quali USDT e USDC, estinguibili alla pari in dollari.

Il Mef ribadisce quanto già specificato dall’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del Tuir e dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023: la permuta tra una criptovaluta e un e-money token, che “garantisce il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto a una valuta fiat”, è fiscalmente rilevante, mentre la permuta tra una criptovaluta e un asset-referenced-token, “mancando, per questi ultimi, sia la condizione della classificazione come moneta elettronica, sia la condizione del rimborso del credito al valore nominale”, non è fiscalmente rilevante.

 

Il caso USDT è ancora da chiarire

“Pertanto, qualora il detentore della stablecoin non abbia il diritto di credito al valore nominale nei confronti dell’emittente, l’eventuale permuta della stessa con una criptovaluta non costituisce una fattispecie realizzativa”, si legge nell’atto. “Le norme sui token collegati ad attività e sui token di moneta elettronica del regolamento MiCA sono entrate in vigore a partire dal 30 giugno 2024, pertanto, i requisiti delle specifiche stablecoin devono essere esaminati alla luce di tali disposizioni e della regolamentazione di attuazione degli Stati delle società emittenti”, conclude la nota.

Dall’entrata in vigore del regolamento MiCA, l’utilizzo di USDS e DAI è limitato da molti exchange centralizzati. Ora resta da chiarire la posizione di Tether (USDT), la prima stablecoin per capitalizzazione di mercato. USDT rientra infatti nella categoria delle stable collateralizzate in USD, ma non è conforme al regolamento MiCA: la stable, pur avendo tutte le caratteristiche previste per gli EMT, è stata esclusa perché Tether non ha ottenuto la licenza come istituto di moneta elettronica. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, considera USDT assimilabile a un EMT per diversi motivi, dall’adozione globale alla gestione delle riserve. La questione è tutta da chiarire: come per USDS e DAI, il mondo crypto italiano attende un pronunciamento o una specifica norma in merito.

Immagine di Alessandro Zoppo

Alessandro Zoppo

Ascolta musica e guarda cinema da quando aveva 6 anni. Orgogliosamente sannita ma romano d'adozione, Alessandro scrive per siti web e riviste occupandosi di cultura, economia, finanza, politica e sport. Impegnato anche in festival e rassegne di cinema, Alessandro è tra gli autori di Borsa&Finanza da aprile 2022 dove si occupa prevalentemente di temi legati alla finanza personale, al Fintech e alla tecnologia.

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