La CONSOB è l’organo di controllo del mercato finanziario italiano e ogni esposto sulle attività di Borsa, l’operato delle società di gestione e degli intermediari va inviato all’Ufficio Consumer Protection della Divisione Tutela del Consumatore. Tra gli esposti celebri fatti all’autorità di vigilanza spiccano quello di Mediaset su Vivendi e quello di Codici e Aeci sul balzo del titolo della Juventus ai tempi della chiacchierata creazione della Super League. Ma come funziona l’invio di esposti e cos’è opportuno indicare quando si decide di procedere in tal senso?
Esposto Consob: cos’è e che deve riguardare
Con un esposto alla CONSOB, vari soggetti – operatori di mercato, risparmiatori, associazioni e comitati a tutela dei risparmiatori – possono segnalare o denunciare ambiguità, disfunzioni, scorrettezze, comportamenti e pratiche irregolari nei rapporti con i soggetti vigilati. L’esposto non comporta di per sé l’apertura di un procedimento amministrativo o l’instaurazione di un contradditorio con un esponente: sono gli strumenti di mediazione o l’autorità giudiziaria a operare in tal senso. In aggiunta, l’authority copre la sua attività con il segreto d’ufficio perché in un mondo particolare come quello dei mercati finanziari, è utile depotenziare ogni potenziale fuga di notizie. Per ottenere la tutela immediata e diretta dei propri diritti, è necessario che il consumatore si rivolga a un arbitro o a un giudice. La Commissione procede esclusivamente agli accertamenti per verificare eventuali irregolarità e sanzionarle.
È la CONSOB stessa a delimitare il raggio d’azione della propria competenza. Gli esposti devono riguardare esclusivamente:
- i comportamenti non corretti o non trasparenti di banche, Sim, imprese comunitarie nella prestazione di un servizio d’investimento, promotori finanziari, società che prestano abusivamente servizi d’investimento in Italia;
- gli andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati su mercati regolamentati connessi a possibili manipolazioni o abuso di informazioni privilegiate (insider trading);
- le offerte al pubblico di prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni, polizze assicurative);
- la trasparenza della proprietà delle società quotate;
- l’informativa resa al pubblico dalle società quotate e dagli emittenti titoli diffusi, compresi i documenti contabili;
- la lesione dei diritti dei soci di emittenti quotati o diffusi;
- i comportamenti anomali degli organi amministrativi e di controllo delle società quotate e degli emittenti titoli diffusi;
- la gestione di portali online per il crowdfunding di startup innovative.
Sono esclusi dalla competenza della CONSOB:
- mutui e altri tipi di finanziamento, custodia di beni, leasing e fideiussione, per cui è competente la Banca d’Italia;
- fondi pensioni o piani pensionistici, per cui la competenza è della Covip;
- polizze assicurative su responsabilità civile, salute, morte o vita e rischi connessi a beni come la casa, per cui è competente è l’IVASS;
- servizi come gas, elettricità e telefonia, in cui la competenza è di Arera e Agcom;
- acquisto di beni di consumo o servizi estranei all’investimento dei propri risparmi, per cui è competente l’Agcm;
- interpretazioni e applicazioni della normativa fiscale, di competenza di Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- problemi di governance o di bilancio di S.p.A. non quotate in mercati regolamentati o non ricomprese tra gli emittenti titoli diffusi.
Discorso a parte meritano le società estere che offrono servizi di investimento in Italia: in questi casi, è opportuno accertare sempre di che tipo di impresa si tratti, se è autorizzata ad operare nel nostro Paese oppure sta agendo in modo abusivo. In quest’ultima situazione, l’esposto fa scattare l’authority che può denunciare la condotta di abusivismo finanziario all’autorità giudiziaria. Il caso più frequente è quello delle imprese di investimento comunitarie senza succursale che possono operare in Italia: per loro la vigilanza è di competenza dell’autorità del Paese che ha rilasciato l’autorizzazione (uno degli stati dell’Unione europea) ma non della CONSOB. La Commissione può invece intervenire sulle imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia.
Consob: come fare un esposto
Il primo passo consigliato dalla CONSOB, prima di procedere con l’esposto, è inviare un formale reclamo all’intermediario (che sia la banca o la Sim) ritenuto autore di un comportamento non trasparente e non corretto. Se la risposta non soddisfa l’utente, si passa all’esposto vero e proprio in forma scritta, per cui è sempre necessario indicare quattro elementi:
- nome e cognome, indirizzo (anche e-mail) e numero di telefono per eventuali chiarimenti su quanto segnalato;
- riassunto chiaro e conciso dell’accaduto: motivo del reclamo e soggetto di cui si lamenta l’operato;
- fotocopia di ogni documento riguardante il fatto contestato;
- reclamo già inviato al soggetto di cui si lamenta l’operato e l’eventuale risposta ricevuta.
A seconda dei casi, è bene segnalare nell’esposto anche:
- il tipo di prodotto finanziario oggetto dell’investimento e la sua denominazione esatta;
- nomi e cognomi dei promotori coinvolti;
- la finestra temporale della vicenda, indicando la data di sottoscrizione e il periodo delle condotte contestate;
- la denominazione esatta della società e il link al sito ufficiale se opera sul web;
- il modo con cui si è venuti a conoscenza della società che opera abusivamente e quali modalità di pagamento ha richiesto.
Come inviare un esposto alla Consob
L’esposto può essere trasmesso in quattro modi:
- via posta ordinaria mandando l’intero incartamento ai due Uffici Consumer Protection della Divisione Tutela del Consumatore, quello di Roma in via Giovanni Battista Martini 3 o quello di Milano in via Broletto 7;
- via PEC all’indirizzo: consob@pec.consob.it;
- online tramite la procedura apposita disponibile sul sito della CONSOB;
- via fax ai numeri 06 8416703 e 06 8417707.
Tutti gli esposti che arrivano alla CONSOB sono presi in considerazione e valutati con estrema attenzione. Ma, come specificato, ogni esposto è coperto da segreto d’ufficio e non significa necessariamente l’apertura di un’istruttoria di vigilanza. Soltanto l’autorità giudiziaria può dirimere controversie tra un soggetto vigilato ed un risparmiatore e condannare al risarcimento del danno: la CONSOB non giudica né esprime pareri sull’operato dei vigilati, ma osserva, analizza e interviene qualora gli esposti siano di particolare rilevanza per la tutela del pubblico risparmio.
In tal senso, l’autorità consiglia di avvalersi di strumenti per la mediazione come la Camera di Conciliazione e Arbitrato della CONSOB in materia di servizi e attività di investimento, il registro tenuto dal Ministero della Giustizia e i tavoli di conciliazione delle Associazioni dei Consumatori. Infine, per le controversie su servizi bancari e finanziari fino a 100.000 euro, è possibile rivolgersi all’Arbitro finanziario e bancario, istituito presso la Banca d’Italia.